Sentenza n. 378/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 8.5.2025, n. 112.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 8 maggio 2025, n. 112, relativa all'attribuzione della carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, 8 maggio 2025, n. 112, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni nel merito da parte dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l'emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l'accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto del giudizio. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con incarico di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro ulteriori 30 giorni dall'accertamento dell'inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Decorso inutilmente il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice può ordinare l'ottemperanza e predisporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione
La sentenza del giudice del lavoro aveva disposto il riconoscimento degli accessori sulle somme spettanti per la carta del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una pronuncia esecutiva del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non abbia dato spontanea attuazione al comando giudiziale.
- L'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, costituisce presupposto per ordinare all'amministrazione l'esecuzione coattiva della pronuncia.
- In presenza di un'inottemperanza non contestata nel merito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione competente, incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione inadempiente entro un termine successivo a quello assegnato per l'adempimento spontaneo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →