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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17079/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare relative a pena residua di 1 anno, 8 mesi e 15 giorni per reati connessi agli artt. 81 c.p. e 73 comma 5 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 47 e 47-ter dell'ordinamento penitenziario e dell'art. 27 Cost., nonché vizio di motivazione: sostiene che il Tribunale non ha considerato che i fatti per cui è condannato risalgono a periodo antecedente a una precedente detenzione domiciliare, che alcuni procedimenti derivano da sue dichiarazioni, che in uno dei procedimenti ha beneficiato della messa alla prova, che non è certa la pendenza di reati del 2017 e 2019 poiché non è stato acquisito il certificato del casellario, e lamenta la presunta svalutazione dell'indagine socio-familiare dell'UEPE e la mancata motivazione sul rifiuto della misura meno afflittiva della detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso dal giudizio la requisitoria del Procuratore Generale depositata oltre il termine previsto dall'art. 611 c.p.p., ritenendola tardiva. Nel merito ha confermato la valutazione del Tribunale di sorveglianza che, valorizzando i precedenti penali numerosi e specifici, le pendenze giudiziarie, la nota dei Carabinieri dell'ottobre 2022, la frequentazione di persone pregiudicate e le osservazioni dell'UEPE circa un atteggiamento definito "semplicistico", ha ritenuto sussistente un rischio di recidiva e quindi non ricorrenti gli elementi positivi necessari per concedere le misure alternative richieste. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 ordinamento penitenziario / legge n. 354 del 1975, art. 47

    norma citata nella motivazione come base per le attivita´ istruttorie del tribunale di sorveglianza

    Attribuisce al Tribunale di sorveglianza il potere-dovere di compiere attività istruttorie, valutando reato commesso, precedenti, pendenze, informazioni di polizia, condotta carceraria e indagine socio-familiare per formare il giudizio prognostico sull'affidamento

  • art. 47-ter ordinamento penitenziario

    Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento per l'applicazione delle misure alternative; la Corte non ha ritenuto violata la disciplina relativo all'accesso alle misure alternative

  • art. 27 Costituzione

    Invocata dal ricorrente con riferimento ai principi di umanità della pena; la Corte non ha ritenuto che il rifiuto delle misure alternative violi i limiti e i principi costituzionali citati, atteso il giudizio prognostico negativo

  • art. 611 cod. proc. pen.

    termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza camerale per il deposito della requisitoria del Procuratore Generale

    Stabilisce il termine per il deposito delle conclusioni scritte del PG in sede di ricorso per cassazione; la Corte ha escluso la requisitoria depositata oltre tale termine dal suo esame

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente dopo il rigetto del ricorso

  • art. 96 d.P.R. n. 230 del 2000

    Richiamato come riferimento normativo collegato alle attività istruttorie e alla valutazione dell'UEPE nell'ambito delle misure alternative

  • art. 81 cod. pen. e art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990

    Norme sostanziali dei reati per cui è stata inflitta la pena residua; considerate nel quadro della gravitaà del reato ai fini del giudizio prognostico

Massime di principio

  • Il giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità nella valutazione prognostica relativa alle misure alternative: il ricorso alla censura meramente confutativa non è sufficiente per ottenere la cassazione.
  • La presenza di precedenti numerosi e specifici, pendenze giudiziarie e segnalazioni di polizia che evidenziano comportamenti successivi alla precedente concessione di misure alternative giustificano un giudizio prognostico negativo e il rigetto delle misure richieste.
  • Le risultanze dell'UEPE sono rilevanti ma non sono vincolanti: anche ove emergano segnali di collaborazione o rivisitazione del passato, il Tribunale può valutare che tali elementi siano ancora insufficienti se persistono indicatori di rischio.
  • Documenti o informazioni di polizia (es. note dei Carabinieri) possono integrare la valutazione del rischio anche in assenza di immediata certificazione del casellario, fermo restando il principio di doverosita  di una motivazione adeguata da parte del giudice.
  • Le memorie o requisitorie depositate oltre i termini processuali previsti (art. 611 c.p.p.) possono essere escluse dal giudizio di legittimità.
  • Per ottenere misure alternative il ricorrente deve fornire elementi positivi concreti tali da consentire un ragionevole giudizio prognostico di esito favorevole e di prevenzione del pericolo di recidiva; l'assenza di indicazioni negative non basta.

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