Sentenza n. 4790/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia “- del Provvedimento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Aversa, Prot. REP_PROV_CE/CE-SUPRO/0052316 del 16/12/2022 (doc 2), notificato in pari data, a mezzo p.e.c., al Consulente delegato dalla odierna ricorrente, con il quale è stata respinta l’Istanza presentata dalla HINTERCAR S.R.L., volta al rilascio dell’autorizzazione all’apertura di una Media Struttura di Vendita nell’ambito dell’immobile in sua proprietà, sito alla Via Gramsci n. 10/12 di detto Comune, giusta Pratica prot. n.03816040616-08122022-0929-SUAP 2121, alla stregua della seguente motivazione: “la Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media struttura di vendita, inoltrata il 10/12/2022, ubicata in via Antonio Gramsci n. 12, non può essere accettata, in quanto, l’ubicazione del fabbricato è fuori dall'area che consente esercitare attività di media struttura disegnata nella planimetria allegata al SIAD. Pertanto, la domanda non produrrà gli effetti abilitativi previsti dalla normativa.”; - di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, in particolare e p.q.o.p., del vigente SIAD del Comune di Aversa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/07/2009 (doc 3) e fornito del Visto di conformità regionale giusta D.D.-A.G.C. 12 N. 605/2009 (doc 4), nella parte in cui dispone illegittime e lesive limitazioni alla apertura di media struttura di vendita.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del SUAP di autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita, fondato sulla mancata inclusione dell’immobile nella cartografia del SIAD comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego del SUAP e, per quanto occorrente, il SIAD comunale del 2009 nella parte in cui consentiva l’insediamento di medie strutture di vendita soltanto nelle aree individuate dalla relativa cartografia. Ha dedotto la violazione dell’art. 31, comma 2, e dell’art. 34, commi 2 e 3, del d.l. n. 201/2011, nonché degli artt. 19, commi 1 e 5, e 157, comma 2, della l.r. Campania n. 7/2020, oltre al difetto assoluto di istruttoria e dei presupposti, manifesta erroneità, arbitrarietà e sviamento. Secondo la ricorrente, il Comune aveva applicato il SIAD del 2009 senza considerare la sopravvenuta disciplina regionale, che esclude il divieto di esercizio di un’attività commerciale al di fuori di una determinata area e rende inefficaci le disposizioni dei SIAD previgenti incompatibili con il Testo unico sul commercio. L’immobile, pur ricadendo in zona urbanistica D2.1, non risultava compreso nella cartografia comunale dei siti di compatibilità per le medie strutture. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione attiva per mancata prova della proprietà, la tardività dell’impugnazione del SIAD e l’infondatezza del ricorso, sostenendo la discrezionalità comunale nella programmazione commerciale. La società ha inoltre richiamato un precedente rilascio autorizzatorio comunale relativo a un lotto non contrassegnato dalla cartografia, deducendo una disparità di trattamento.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, rilevando che il Comune aveva individuato la società come richiedente e destinataria del provvedimento senza contestarne la titolarità del cespite e che il titolo di proprietà era stato comunque indicato e successivamente prodotto. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ricostruito la disciplina dell’art. 19 della l.r. Campania n. 7/2020, secondo cui il SIAD costituisce lo strumento integrato di pianificazione commerciale, ma non può contenere, tra l’altro, il divieto di esercizio di un’attività commerciale al di fuori di una determinata area, l’imposizione di distanze minime o contingenti e altri vincoli non giustificati dalle esigenze ammesse dalla legge. Ai sensi dell’art. 157, comma 2, della medesima legge regionale, i SIAD previgenti restano efficaci soltanto nelle parti non contrastanti con il Testo unico. La limitazione contenuta nel SIAD di Aversa, che subordinava l’insediamento della media struttura alla localizzazione in specifiche aree della cartografia, è stata ritenuta incompatibile con l’art. 19, comma 5, e quindi inefficace. Il giudice ha escluso che ricorressero le deroghe relative ad aree o edifici di valore storico, archeologico, artistico o ambientale. Il diniego, fondato esclusivamente sulla disposizione limitativa del SIAD, è stato pertanto annullato; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Comune è stato condannato al pagamento di 2.000 euro per spese di giudizio, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011
Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
La libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali costituisce principio generale; le limitazioni territoriali sono ammissibili soltanto per esigenze di tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, anche urbano, o dei beni culturali.
art. 34, commi 2 e 3, d.l. n. 201/2011, convertito in l. n. 214/2011
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della liberalizzazione delle attività economiche e della rimozione delle restrizioni non giustificate.
art. 19, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, l.r. Campania n. 7/2020
Il SIAD non contiene le seguenti restrizioni: a) il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area.
Il SIAD disciplina la programmazione commerciale nel rispetto delle destinazioni d’uso, ma non può imporre il divieto di esercitare un’attività commerciale fuori da una determinata area, salvo i limiti previsti per esigenze di tutela di aree o edifici di valore storico, archeologico, artistico o ambientale.
art. 157, comma 2, l.r. Campania n. 7/2020
Gli strumenti di intervento dell'apparato distributivo (SIAD) vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico sono efficaci nelle parti in cui non contrastano con esso.
I SIAD anteriori alla legge regionale restano applicabili soltanto nelle parti compatibili con il Testo unico; le prescrizioni contrastanti sono inefficaci.
art. 49 TFUE
Richiamato quale fondamento euro-unitario della libertà di stabilimento.
direttiva 2006/123/CE
Richiamata quale fonte euro-unitaria dei principi di liberalizzazione dei servizi e di rimozione delle restrizioni ingiustificate.
Massime di principio
- Un SIAD comunale non può subordinare l’apertura di una media struttura di vendita alla localizzazione dell’immobile esclusivamente nelle aree individuate da una specifica cartografia, quando tale prescrizione si traduce nel divieto di esercizio dell’attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e non è giustificata dalle esigenze di tutela ammesse dalla legge.
- Ai sensi dell’art. 157, comma 2, della l.r. Campania n. 7/2020, un SIAD approvato anteriormente al Testo unico sul commercio resta efficace solo nelle parti compatibili con la disciplina sopravvenuta; le prescrizioni incompatibili con l’art. 19, comma 5, sono inefficaci e non possono fondare il diniego di un’autorizzazione commerciale.
- Le limitazioni territoriali all’insediamento di attività commerciali sono ammissibili soltanto se riconducibili alle esigenze di tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, anche urbano, o dei beni culturali previste dalla normativa nazionale e regionale; la mera previsione nel SIAD di specifiche aree di compatibilità non rende legittima una restrizione vietata dalla disciplina sopravvenuta.
- Il Comune, nel decidere un’istanza di autorizzazione commerciale, non può applicare automaticamente un SIAD previgente senza verificare la compatibilità delle sue prescrizioni con la normativa regionale successiva; il diniego fondato esclusivamente su una limitazione territoriale divenuta inefficace è illegittimo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1672/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1674/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1675/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 131/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 132/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 133/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →