Ordinanza n. 356/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della “Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di servizi di psicologo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a € 136.000 (IVA esclusa), CIG: BB068DBC5D”, datata 26.3.2026 e pubblicata sull’albo online dell’Istituto Scolastico in data 26.3.2026, nonché sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici Anac in data 27.3.2026, contrassegnata da codice CIG: BB068DBC5D; - ove occorra, e nei limiti degli interessi dedotti dalla ricorrente con il presente gravame, di tutti i provvedimenti adottati dal Responsabile Unico del procedimento e/o dalla stazione appaltante, ancorché, allo stato, non conosciuti nei loro estremi e contenuti, con riserva di motivi ulteriori; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto; - del contratto medio tempore stipulato con la controinteressata, Dr.ssa Carolina Limberti, avente ad oggetto: “Contratto prestazione d’opera professionale incarico di PSICOLOGO tra Il Convitto Nazionale Cicognini (codice fiscale 84007010485), rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Tiziano Nincheri, (cod. fiscale NNCTZN80P10G713S) nato a Pistoia (PT) il 10/09/1980 e residente in via del Pellegrino 5, 16 – 59100 Prato (PO) e la Dott.ssa Limberti Carolina, psicologa, nata a Firenze (FI) il 30/07/1986, residente a Prato in Via Albertina Giordano Pero n° 24 - Codice fiscale LMBCLN86L70D612S”, datato 30.3.2026 e pubblicato in data 7.4.2026 con nota Prot. 5445/2026 del 07/04/2026, sull’albo online dell’Istituto Scolastico. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FAZIO ROSSELLA il 21\5\2026 : - della Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di servizi di psicologo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 CIG: BB068DBC5D, prot. 4896 del 26.3.2026 e il contratto medio tempore stipulato con la controinteressata, Dott.ssa Carolina Limberti, avente ad oggetto il Contratto di prestazione d’opera professionale di Psicologo tra il Convitto Nazionale Cicognini e la Dott.ssa Limberti Carolina del 30.3.2026 e pubblicato il 7.4.2026 con nota Prot. 5445/2026 di pari data nonché contro gli ulteriori atti e/o provvedimenti depositati dalla difesa erariale nel ricorso, in allegato alla memoria difensiva depositata in data 11.5.2026 e in particolare la RDO prot. 4890 del 26.3.2026, proseguendo la numerazione adottata in seno al ricorso introduttivo), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione a contrarre e successivo contratto per l'affidamento diretto del servizio di psicologo alla controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, la decisione a contrarre del 26 marzo 2026 relativa all'affidamento diretto di servizi di psicologo, per un importo contrattuale di 136.000 euro oltre IVA, nonché gli ulteriori atti della procedura, il contratto stipulato con la controinteressata il 30 marzo 2026 e gli atti depositati dall'amministrazione, inclusa la richiesta di offerta. La ricorrente ha successivamente proposto motivi aggiunti contro la decisione a contrarre, il contratto e gli ulteriori atti conosciuti. L'ordinanza cautelare non esamina nel merito le censure dedotte, riservandone la valutazione alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare senza esaminare le censure nel merito, ritenendo insussistente il periculum in mora. Il contratto era già stato sottoscritto e la controinteressata aveva iniziato il servizio il 7 aprile 2026; tali circostanze hanno indotto il Collegio a ritenere prevalente, allo stato, l'esigenza di garantire la continuità del servizio. Il giudizio di merito è stato fissato all'udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
affidamento diretto di servizi
La disposizione è richiamata quale base normativa della decisione a contrarre impugnata; l'ordinanza non ne esamina la concreta applicazione.
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale disciplina della tutela cautelare; la domanda è respinta per insussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sottoscrizione del contratto e l'avvio dell'esecuzione del servizio possono escludere il periculum in mora quando la sospensione dell'affidamento comprometterebbe, allo stato, la continuità del servizio.
- Il rigetto dell'istanza cautelare per insussistenza del periculum non comporta una valutazione negativa sulle censure di legittimità, che restano impregiudicate e devono essere esaminate nella fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 1257/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 233/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 234/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 279/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 280/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 10 giu 2026Ordinanza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →