Cassazione Penale, Ordinanza n. 22161/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato, sul piano sostanziale, la condanna già pronunciata in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, disponendo altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per resistenza a pubblico ufficiale. In cassazione il difensore ha dedotto tre censure: 1) irregolarità della notifica del decreto che dispone il giudizio, assumendo che l'imputato non fosse stato validamente citato; 2) omesso rinvio dell'udienza del 6.6.2023 per impedimento dell'imputato, legato al suo stato fisico; 3) mancata sospensione del processo ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. La Corte ha però ritenuto i motivi inammissibili: il primo perché dagli atti risultava una notifica rituale a mani del decreto, il secondo perché l'imputato aveva rinunciato a comparire proprio in considerazione delle sue condizioni fisiche, il terzo perché formulato in modo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
È la norma incriminatrice per il reato per cui era intervenuta la condanna confermata in appello e non oggetto di rivalutazione nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 545-bis c.p.p.
La censura fondata su questa disposizione è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo generico e priva di effettivo confronto con la motivazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso che contesti la ritualità della notifica del decreto che dispone il giudizio quando dagli atti risulti una notifica personalmente eseguita e la successiva celebrazione del processo in assenza rituale dell'imputato.
- L'istanza di rinvio per impedimento dell'imputato non può essere accolta quando risulti che l'interessato abbia rinunciato a comparire proprio in ragione delle sue condizioni fisiche, così escludendo la dedotta violazione processuale.
- È inammissibile il motivo che invochi la sospensione del processo in termini meramente assertivi o generici, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare specifiche ragioni di erroneità della decisione.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che non si misurano con gli accertamenti di fatto già compiuti e con la motivazione della sentenza impugnata sono destinate alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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