Sentenza del 18/02/2016 n. 891 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Costi Black list - Deducibilità - Retroattività - Sanzioni - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl testo fornito non riporta una sentenza completa né il dispositivo concreto. Esprime tuttavia la conclusione secondo cui i provvedimenti sanzionatori fondati esclusivamente sull'indeducibilità dei costi black list devono essere dichiarati illegittimi, in ragione dell'abrogazione del regime e dell'applicazione retroattiva della disciplina procedimentale dell'art. 110 TUIR.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguarda la legittimità delle sanzioni irrogate in relazione alla precedente indeducibilità dei costi sostenuti verso soggetti residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata. Il ricorrente sostiene che la legge di stabilità 2016 ha abrogato il regime speciale di indeducibilità dei costi black list, rendendo tali costi deducibili, e che l'art. 110 del TUIR abbia natura procedimentale e si fondi su una presunzione relativa, con conseguente applicabilità retroattiva. Da ciò deriverebbe l'illegittimità dei provvedimenti sanzionatori ancora in corso.
Norme richiamate
Legge di stabilità 2016
Ha abrogato il regime di indeducibilità dei costi black list.
L'abrogazione ha eliminato il regime speciale che limitava la deducibilità dei costi sostenuti con controparti localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, incidendo sui presupposti delle sanzioni basate esclusivamente su tale indeducibilità.
Art. 110 TUIR
Norma di carattere procedimentale fondata sulla presunzione relativa.
La disposizione è considerata applicabile retroattivamente, poiché disciplina il procedimento e consente al contribuente di superare la presunzione mediante prova contraria, senza introdurre una nuova fattispecie sostanziale d'imposta.
Massime di principio
- Quando una riforma abroga una limitazione alla deducibilità, occorre verificare se le sanzioni ancora pendenti si fondino esclusivamente sulla disposizione abrogata.
- Le sanzioni tributarie non dovrebbero sopravvivere se viene meno il presupposto normativo sostanziale che rendeva irregolare la condotta, salvo che la condotta resti sanzionabile per altri motivi.
- Le norme di natura procedimentale o basate su presunzioni relative possono, in determinate condizioni, applicarsi anche a periodi d'imposta anteriori, purché non incidano retroattivamente sulla nascita dell'obbligazione tributaria.
- L'abrogazione del regime black list non esclude automaticamente ogni contestazione: devono comunque essere verificati l'effettività, l'inerenza, la competenza e la corretta documentazione dei costi.
- Per valutare l'illegittimità di una sanzione occorre distinguere tra la deducibilità del costo, l'eventuale recupero dell'imposta e la specifica base normativa della sanzione.
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