Sentenza n. 5594/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della verifica di conformità urbanistica ed edilizia per l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) in un’area esterna di pertinenza al piano terra
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale n. 935 del 27 ottobre 2025, notificato il 30 ottobre 2025, relativo a un intervento di edilizia libera consistente nell’installazione di VEPA. Il Comune aveva negato la verifica di conformità ritenendo che l’intervento non rientrasse nell’art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 380/2001, perché collocato in un cortile di pertinenza e non su un balcone o una loggia (né, secondo la disciplina applicabile, su un porticato); aveva inoltre contestato l’assenza di micro-aerazione e l’incompletezza della documentazione, chiedendo elaborati previsti per interventi diversi, anche in materia di risparmio energetico. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 6, comma 1, lett. b-bis), sostenendo che la struttura, amovibile e trasparente, con pannelli scorrevoli, consentiva il ricambio naturale dell’aria e che la norma non impone una delimitazione nominalistica delle aree esterne ammissibili; dall’altro, il difetto di motivazione sulla pretesa insufficienza documentale e l’incongruità della richiesta di documenti riferiti a impianti per il risparmio energetico o la produzione di energia da fonti rinnovabili.
La decisione
Il TAR ha accolto entrambe le censure e annullato il diniego. Quanto alla micro-aerazione, ha rilevato che il Comune non aveva svolto approfondimenti tecnici idonei a confutare la relazione allegata all’istanza, che descriveva pannelli scorrevoli e apertura modulabile idonei a favorire il ricambio naturale dell’aria. Quanto alla sede dell’intervento, ha escluso che l’elencazione normativa di balconi, logge e porticati debba essere interpretata come una tassativa delimitazione morfologica: occorre verificare in concreto che lo spazio esterno resti tale e che la struttura non produca uno spazio stabilmente chiuso né un ampliamento volumetrico o di superficie utile. La conformazione dell’area al piano terra, corrispondente alla proiezione del balcone sovrastante, rendeva irragionevole attribuire rilievo decisivo alla sola denominazione dello spazio. Ha inoltre ritenuto illegittima la contestazione documentale, perché fondata su prescrizioni relative a interventi non riconducibili all’edilizia libera e su documenti concernenti impianti diversi dalle VEPA; la verifica deve concentrarsi sulle caratteristiche specifiche richieste dalla norma. Spese compensate per la novità e complessità della questione; il Comune è stato condannato a rimborsare al ricorrente il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 380/2001
L’elencazione contenuta, quanto alla sede, nell’art. 6 citato non può pertanto essere intesa come una tassativa delimitazione morfologica degli spazi sui quali possono essere realizzate strutture aventi le caratteristiche sostanziali delle VEPA, dovendo invece verificarsi se, sulla base anche della conformazione tecnica della struttura, vi sia l’assenza di una trasformazione edilizia dello spazio esterno in spazio chiuso, tale da configurarsi come “ampliamento volumetrico” dell’unità abitativa cui accede.
La collocazione delle VEPA non è limitata in modo tassativo alle aree denominate balconi, logge o porticati. Occorre valutare in concreto le caratteristiche della struttura e verificare che lo spazio mantenga la natura di area esterna, senza creazione di uno spazio chiuso stabilmente configurato o di nuova volumetria.
art. 20 d.P.R. 380/2001
Il diniego è, sotto questo profilo, fondato sulla incompletezza della documentazione allegata all’istanza, facendo però leva sugli elaborati ed atti indicati dall’art. 20 del d.P.R. 380/2001 e dall’articolo 27 del Regolamento edilizio e alla Disposizione Dirigenziale n.48 del 28 aprile 2004 smi, che però presuppongono che l’intervento non rientri nella categoria tipologica dell’edilizia libera.
Gli elaborati e gli atti previsti per interventi soggetti al regime ordinario non possono essere richiesti automaticamente per un intervento qualificabile come edilizia libera.
art. 29 c.p.a.
Oggetto della domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a. è il provvedimento n. 935 del 27 ottobre 2025, con cui il Comune ha rigettato l’istanza di autorizzazione paesaggistica (acquisita al PG/2025/665513, pratica n. 2066/2025) per un intervento di edilizia libera consistente nella installazione di VEPA (Vetrata Panoramica Amovibile).
La disposizione è richiamata quale fondamento dell’azione di annullamento proposta contro il provvedimento comunale.
Massime di principio
- Per qualificare come edilizia libera l’installazione di VEPA, la sede dell’intervento non va valutata sulla sola base della denominazione morfologica dello spazio esterno: occorre verificare in concreto che la struttura mantenga l’area nella sua funzione esterna e non determini uno spazio chiuso stabilmente configurato, nuova volumetria o superficie utile.
- Il requisito della naturale micro-aerazione va accertato considerando le caratteristiche tecniche della struttura e la documentazione presentata; una contestazione amministrativa che non contenga approfondimenti tecnici idonei a confutare la descrizione progettuale non è sufficiente.
- Per le VEPA, la verifica amministrativa deve concentrarsi sui requisiti specifici previsti dalla disciplina dell’edilizia libera — tra cui amovibilità, trasparenza, micro-aerazione e assenza di nuova volumetria o superficie utile — e non può fondarsi su documentazione prescritta per interventi diversi, come impianti di produzione di energia rinnovabile o di risparmio energetico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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