Cassazione Penale, Sentenza n. 5041/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Alemanno ha chiesto la revoca parziale della sentenza di condanna alla pena di 1 anno e 10 mesi, sostenendo che dopo il giudicato era stata abrogata la fattispecie di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e quindi sarebbe venuto meno il profilo di illiceità che, secondo la giustizia di merito e la Cassazione (Sez. 6, n. 40518/2021), aveva qualificato la sua mediazione come finalizzata a far ottenere alle cooperative un trattamento di favore. La difesa ha inoltre sostenuto che i pagamenti erano dovuti (crediti reali) e dunque mancava l'atto contrario ai doveri d'ufficio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la domanda di revoca: la condotta di Alemanno, già ricondotta dalla Cassazione alla fattispecie del traffico di influenze illecite (art. 346-bis), continua a rivestire rilevanza penale. Pur avendo il legislatore introdotto l'art. 314-bis e abrogato l'art. 323 c.p., la Corte ha accertato una continuità normativa tale per cui la finalità illecita della mediazione (ottenere atti contrari a specifiche norme sui pagamenti della P.A. producendo vantaggio indebito) rimane sanzionabile alla stregua del nuovo assetto normativo e delle richiamate pronunce di legittimità. Di conseguenza l'istanza di revoca è respinta e la condanna rimane confermata.
Norme richiamate
art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)
abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, con efficacia dal 25/08/2024
La Corte riconosce che la norma è stata abrogata ma non ritiene che ciò comporti automaticamente la perdita di rilevanza penale della condotta, data la continuità normativa con le nuove fattispecie che colgono le medesime finalità illecite.
art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)
richiamato nella sua versione applicabile al caso (in particolare il primo e terzo comma nella giurisprudenza richiamata)
La Corte e la precedente Sez. 6 n. 40518/2021 hanno qualificato la mediazione onerosa del pubblico ufficiale come 'mediazione illecita' ai sensi di 346-bis quando ha la finalità di ottenere atti contrari ai doveri d'ufficio che producono vantaggio indebito; la finalità illecita è sufficiente, indipendentemente dall'effettivo compimento dell'atto illecito.
art. 314-bis cod. pen. (indebita destinazione di denaro o cose mobili)
introdotto dall'art. 9 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112; operante dal 05/07/2024
Nuova fattispecie volta a colmare i vuoti derivanti dall'abrogazione dell'art. 323 e a recepire obblighi UE; si applica alle distrazioni/destinazioni indebite di denaro o cose mobili da parte di pubblici ufficiali quando non rientrano nel peculato (art. 314) e prevede elementi simili all'abuso d'ufficio.
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (abrogazione art. 323 c.p.)
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10/08/2024; efficacia dal 25/08/2024
Ha abrogato l'art. 323 c.p. ma, secondo la Corte, l'abrogazione non annulla automaticamente responsabilità riferibili a condotte che rientrano nella continuità normativa con le nuove fattispecie; va valutata la portata effettiva della parziale abolitio criminis.
Decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 / Legge di conversione 8 agosto 2024, n. 112
introducono l'art. 314-bis cod. pen. e altri interventi; conversione con modificazioni il 10/08/2024
Intervento urgente finalizzato ad adeguare il diritto penale agli obblighi UE (Direttiva PIF) e a disciplinare condotte di indebita destinazione; la Corte ne registra gli effetti ma ne ricava anche il principio di continuità con alcune condotte ex art. 323.
Cassazione Sez. 6, n. 40518 del 08/07/2021
pronuncia richiamata ripetutamente nella motivazione
Ha riqualificato le condotte di Alemanno come mediazione onerosa finalizzata a ottenere trattamenti di favore per pagamenti pubblici in violazione della normativa sui pagamenti della P.A., ai fini dell'art. 346-bis; tale accertamento è stato ritenuto vincolante ai fini dell'odierno giudizio di esecuzione.
Cassazione Sez. 6, n. 4520 del 23/10/2024 (Felicita)
precedente interpretativo citato nella motivazione
Decisione che, sul tema della continuità normativa, ha ritenuto che l'introduzione dell'art. 314-bis non abbia determinato l'abolitio criminis delle condotte distrattive ritenute peculato o abuso, confermando la possibilità di punire forme distrattive ora ricomprese nell'art. 314-bis.
Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007
principio sulla successione di leggi penali
Stabilisce che la modificazione di norme extrapenali richiamate dalla norma incriminatrice può incidere sulla punibilità se integrative della fattispecie penale; richiamata per valutare la rilevanza del mutamento normativo nel caso concreto.
Massime di principio
- L'abrogazione di una norma penale non produce automaticamente la revoca delle condanne se la condotta è ricompresa, per continuità normativa, in una nuova fattispecie che mantiene gli stessi profili di illiceità.
- Per ottenere la revoca di una condanna dopo una riforma penale è necessario dimostrare che la condotta non è più punibile in alcuna forma alla luce del nuovo quadro normativo e della giurisprudenza interpretativa.
- Quando la mediazione di un pubblico ufficiale è finalizzata a ottenere atti contrari a specifiche norme che non lasciano margini di discrezionalità e che producono vantaggio indebito, la finalità illecita può bastare a integrare la fattispecie di traffico di influenze illecite (art. 346-bis) anche se la norma originaria (abuso d'ufficio) è stata abrogata.
- Nelle fattispecie che coinvolgono la destinazione di denaro pubblico va sempre distinguere tra peculato (appropriazione/distrazione con definitiva sottrazione dalla destinazione pubblica), indebita destinazione ex art. 314-bis e i profili dell'abuso d'ufficio: la qualificazione dipende da elementi oggettivi e soggettivi specifici.
- Valutare sempre la data di entrata in vigore delle riforme, l'eventuale efficacia retroattiva o liberatoria e l'orientamento consolidato della giurisprudenza; in assenza di chiara disposizione liberatoria applicabile, la giurisprudenza può riconoscere continuità sanzionatoria.
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