Sentenza del 06/03/2023 n. 341 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stato impugnato un avviso di accertamento ICI notificato a soggetto deceduto; la notifica è stata eseguita individualmente a un erede ma senza che l'atto venisse preventivamente reintestato al medesimo e senza che l'erede avesse comunicato il proprio domicilio fiscale. L'atto è stato consegnato presso gli uffici comunali dove l'erede si era recato per questioni successorie. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della notifica ritenendo che, in assenza della comunicazione del domicilio e della reintestazione, la legge impone la notifica collettiva e impersonale agli eredi (art. 65 TU riscossione / DPR 600/73), alternativamente la notifica individuale è possibile solo dopo reintestazione e comunicazione del domicilio (art. 60). Il Comune ha sostenuto che la notifica collettiva sia facoltativa (uso del termine "può notificare").
La decisione
La CTP aveva accolto il ricorso in primo grado; la CTR Emilia-Romagna, Sez. 9, ha respinto l'appello del Comune confermando l'accoglimento. Il Collegio ha ritenuto che la notifica individuale all'erede è ammessa solo se l'erede ha comunicato la sua qualità e il proprio domicilio e, comunque, previa reintestazione dell'atto. In mancanza, l'unica modalità prevista è la notifica collettiva e impersonale agli eredi. La mancata reintestazione rende inefficace la notifica individuale a persona diversa dal destinatario indicato nell'atto (il defunto). Il motivo relativo all'accettazione con beneficio d'inventario è stato assorbito. Condanna del Comune al pagamento delle spese di grado (euro 500 oltre IVA e CPA).
Norme richiamate
art. 65 DPR 600/1973 (richiamato come art. 65 TU riscossione)
La norma disciplina la notifica degli atti tributari in caso di decesso del destinatario e impone la notifica collettiva e impersonale agli eredi quando non sono state adempiute le condizioni per la notifica individuale; in mancanza di comunicazione di domicilio e reintestazione, non è prevista alternativa alla notifica collettiva.
art. 60 (richiamato nel testo)
Disciplina la reintestazione degli atti e la possibilità di notificare individualmente l'erede solo dopo che questi abbia comunicato la sua qualità e il proprio domicilio; la notifica individuale presuppone preventiva reintestazione dell'atto al nuovo destinatario.
Cass. civ. 11447/2002
Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui, in assenza di reintestazione e comunicazione del domicilio, la notifica a eredi non è valida se effettuata individualmente senza rispettare le formalità previste.
Cass. civ. 10659/2003
Sostiene l'obbligo di reintestazione e le condizioni per la validità della notifica agli eredi; respinge efficacia di notifiche effettuate nei confronti di soggetti diversi dal destinatario formale dell'atto.
Cass. civ. 5746/2018
Conferma l'orientamento secondo cui la consegna diretta in mani proprie a persona diversa dal destinatario formale (es. il defunto) non supplisce alla mancanza di reintestazione o di notifica collettiva legalmente prevista.
Cass. civ. 8213/2014
Rileva l'importanza della corrispondenza tra destinatario formale dell'atto e soggetto effettivamente raggiunto dalla notifica; sottolinea i limiti della conoscenza d'ufficio del domicilio senza formale reintestazione.
Altre decisioni richiamate (es. Cass. 18729/2014; 27284/2014; 12886/2007)
Giurisprudenza coerente che rafforza il principio: per rendere efficace la notifica a un erede occorre o la notifica collettiva/impersonale prevista dalla norma o la preventiva reintestazione seguita da comunicazione del domicilio; altrimenti la notifica è nulla o inefficace.
Massime di principio
- Se un atto tributario è intestato a soggetto deceduto, la notifica individuale a un erede è valida solo se l'atto è previamente reintestato all'erede e l'erede ha comunicato la sua qualità e il proprio domicilio fiscale.
- In mancanza di reintestazione e di comunicazione del domicilio, la norma impone la notifica collettiva e impersonale agli eredi nel domicilio del "de cuius"; non è ammessa un'alternativa pratica (es. consegna in mano) che abbia efficacia sostitutiva.
- La semplice conoscenza da parte dell'amministrazione del domicilio dell'erede non sostituisce la necessità della formale reintestazione: la notifica deve essere diretta al destinatario indicato nell'atto per essere efficace.
- Le notifiche eseguite verso persone diverse dal destinatario formale (es. il defunto) senza le formalità richieste sono vulnerabili e possono essere annullate dal giudice tributario.
- Negoziare o contestare la posizione successoria (es. recarsi agli uffici comunali per questioni ereditarie) non costituisce di per sé comunicazione formale del domicilio fiscale né fonda la validità di una notifica individuale senza reintestazione.
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