Cassazione Penale, Sentenza n. 872/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., in considerazione della rinuncia all'impugnazione. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 19/04/2022. Reitano Augusto deduceva violazione di legge e illegalità della pena in relazione agli artt. 125 e 444 c.p.p. e all'art. 81 c.p., nonché violazione di legge e illegittimità della condanna alle spese processuali in relazione agli artt. 535 e 445 comma 1 c.p.p. Reitano Gabriele eccepiva la mancanza di motivazione sulla congruità della pena. Successivamente, con atti ricevuti il 15/11/2022 e il 16/11/2022, gli imputati hanno dichiarato rinuncia all'impugnazione.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma richiamata rispetto alla sentenza emessa con procedimento summario. Nel caso la Corte non è entrata nel merito delle doglianze poste su tale base perché i ricorrenti hanno rinunciato all'impugnazione
art. 125 cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come presunta violazione di legge; anche questa censura non è stata esaminata nel merito a causa della rinuncia all'appello
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla presunta illegalità della pena. La Corte non si è pronunciata sul contenuto della contestazione per inammissibilità del ricorso
art. 535 cod. proc. pen.
Norma relativa all'imputazione delle spese processuali; la censura sulla condanna alle spese è stata proposta ma non esaminata per intervenuta rinuncia
art. 445 comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla declaratoria di responsabilità e alle spese; la Corte ha disposto la condanna alle spese in favore della parte resistente e la somma da versare alla Cassa delle ammende
art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Fondamento normativo dell'inammissibilità deciso dalla Corte: ai sensi di questa disposizione il ricorso è dichiarato inammissibile quando sussistono cause previste dalla norma (qui la rinuncia all'impugnazione), con conseguente condanna alle spese e alla sanzione accessoria indicata
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione resa dagli imputati determina in genere l'inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo alla Corte di esaminare le censure di merito.
- Quando un ricorrente invoca violazioni di legge relative alla legittimità della pena o alla motivazione, tali questioni vengono esaminate solo se il ricorso è dichiarato ammissibile; la rinuncia estingue tale possibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e l'obbligo di versare somme a titolo di cassa delle ammende, secondo quanto previsto dalla legge.
- Prima di rinunciare a un impugnazione è opportuno valutare attentamente le conseguenze processuali e patrimoniali, nonché l'opportunità di far valere eventuali profili di nullità o vizio di motivazione che altrimenti rimarrebbero inevasi.
- Le censure relative alla mancanza di motivazione o alla congruità della pena devono essere formulate con precisione e completezza nell'atto di impugnazione per essere efficacemente valutate dalla Corte, a condizione che il ricorso sia ammissibile.
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