Cassazione Penale, Sentenza n. 47090/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del 16/05/2022 che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva lasciato inalterata la custodia cautelare in carcere disposta il 28/04/2021. Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., lamentando motivazione meramente assertiva e illogica: il Tribunale non avrebbe valutato la risalenza temporale dei fatti (otto/dieci anni), il presunto smantellamento della "locale" di Volpiano, il sequestro delle aziende (che escluderebbe il rischio di reiterazione) e le spiegazioni rese in interrogatorio sulla irrilevanza penale di rapporti passati con esponenti dell'organizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il controllo di legittimità non consente una riconsiderazione dei fatti o della valutazione delle esigenze cautelari compiute dal giudice di merito, ma è limitato a verificare che l'atto impugnato contenga ragioni giuridicamente significative e sia privo di illogicità evidenti. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia fornito una motivazione congrua e logica: non erano emersi elementi nuovi tali da superare la presunzione cautelare; le dichiarazioni rese in interrogatorio non incidevano sulle esigenze cautelari; non si poteva con certezza affermare il definitivo smantellamento dell'organizzazione; risultavano indizi di continuità di condotte illecite (uso di "prestanome" fino al 2020) e un concreto rischio di ripresa di attività imprenditoriali illecite. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e la decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 c.p.p.
Richiamato come norma in relazione ai motivi di ricorso; la Corte segnala che la verifica in cassazione non può sostituirsi al controllo di merito sui fatti e sugli elementi di prova relativi alla misura cautelare
art. 275 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per vizi di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità sulle motivazioni del giudice di merito, valutando che nei termini previsti l'atto impugnato conteneva ragioni giuridicamente significative e prive di illogicità evidenti
art. 416-bis c.p.
Norma sostanziale relativa all'associazione mafiosa; la Corte tiene conto della gravita' dell'imputazione come elemento del quadro cautelare, pur senza sindacare i rilievi di merito
art. 512-bis c.p.
Norma sostanziale relativa ad altre ipotesi contestate; considerata nel contesto degli indizi che hanno giustificato la misura cautelare
art. 292, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte richiama il principio per cui il "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato va valutato dal giudice che dispone la misura cautelare; tale valutazione non è automaticamente riaperta in sede di revoca/sostituzione della misura, salvo nuovi elementi sopravvenuti
art. 299 c.p.p.
Richiamato per distinguere i criteri di valutazione tra l'adozione della misura cautelare e la richiesta di revoca o sostituzione: per la revoca rileva in particolare il tempo decorrente dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e l'eventuale sopravvenienza di fatti che attenuino le esigenze cautelari
art. 94 disp. att. c.p.p., commi 1-ter e 1-bis
Norme procedurali sulle comunicazioni alla direzione dell'istituto penitenziario: la Corte ordina la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto per gli adempimenti previsti, poiché la sentenza non comporta la rimessione in libertà
art. 23, co. 8 D.L. n.137/2020
Richiamato in relazione alle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale depositate in Cassazione; rilevanza procedurale nella formazione delle conclusioni
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rivede i fatti né riconsidera lo spessore degli indizi o la scelta della misura cautelare compiuta dal giudice di merito; il controllo è limitato alla correttezza formale e logica della motivazione (presenza di ragioni giuridicamente significative e assenza di illogicità evidenti).
- Per chiedere la revoca o la sostituzione della misura cautelare occorre fornire elementi nuovi e concreti idonei a dimostrare l'attenuazione o la cessazione delle esigenze cautelari; mere opinioni o riproposizioni delle stesse argomentazioni già valutate dal giudice non sono sufficienti.
- Il tempo trascorso dalla commissione dei fatti ("tempo silente") è valutato dal giudice che impone la misura (art.292 c.p.p.); in sede di revoca/sostituzione la valutazione si concentra sul tempo decorso dall'applicazione/esecuzione della misura e su elementi sopravvenuti.
- Dichiarazioni rese in interrogatorio possono influire sulla percezione dei gravi indizi, ma non sostituiscono la necessità di prove o fatti nuovi che dimostrino la perdita delle esigenze cautelari.
- Il sequestro di beni o la procedura di smantellamento di strutture criminali non determinano automaticamente la cessazione del rischio di reiterazione: il giudice valuta la totalità degli elementi, comprese parentele, rapporti e condotte recenti (es. uso di "prestanome").
- In materia cautelare, il ricorrente è tenuto a indicare chiaramente quali elementi nuovi siano emersi e perché tali elementi pregiudichino la necessita' della misura; altrimenti il sindacato in Cassazione si limita a verificare la correttezza formale della motivazione impugnata.
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