Cassazione Civile, Ordinanza n. 08866/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'accisa asseritamente dovuta in relazione al presunto dirottamento di GPL da uso domestico a uso autotrazione. La società contribuente aveva ottenuto inizialmente l'annullamento dell'atto in primo grado e, dopo un primo passaggio in Cassazione con rinvio, la CTR in sede di riassunzione aveva accolto l'appello dell'Ufficio. Nel nuovo ricorso per cassazione la società ha dedotto sette motivi, incentrati principalmente su: vizio di motivazione e inammissibilità dell'appello; omessa pronuncia e violazione del contraddittorio endoprocedimentale; violazione del principio del giusto processo; violazione della disciplina dell'atto impositivo; errata valorizzazione del patteggiamento quale elemento indiziario; omessa pronuncia sulla prova del rapporto tra petitum penale e tributario e sul bis in idem; mancata prova della compartecipazione alla frode e dell'elemento soggettivo richiesto dal diritto unionale. Prima della decisione era stata depositata rinuncia al ricorso da parte degli ex rappresentanti della società, la quale risultava cancellata dal registro delle imprese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola validamente perfezionata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. come modificato dalla riforma processuale, applicabile anche ai giudizi pendenti. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c. Ha disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la natura della controversia e l'andamento del processo. Ha inoltre escluso l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato, osservando che la relativa previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non anche in caso di rinuncia.
Norme richiamate
art. 36 D.lgs. 546/1992
richiamato dal ricorrente come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria
art. 100 c.p.c.
richiamato in relazione all'eccepita inammissibilità dell'appello
art. 2697 c.c.
richiamato più volte in tema di onere della prova
art. 63 D.lgs. 546/1992
richiamato per l'omessa pronuncia sulle questioni riproposte in sede di rinvio
art. 12, comma 7, L. 212/2000
richiamato in relazione al contraddittorio preventivo
art. 19, D.lgs. 504/1995
richiamato in subordine tra le norme asseritamente violate
art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
richiamato quale fondamento del diritto al contraddittorio
art. 391-bis c.p.c.
richiamato nel motivo sul giusto processo insieme all'art. 295 c.p.c.
art. 295 c.p.c.
richiamato nel motivo sul giusto processo insieme all'art. 391-bis c.p.c.
art. 7, L. 212/2000
richiamato per la motivazione dell'atto impositivo
artt. 2727, 2728, 2729 c.c.
richiamati in tema di presunzioni e valore indiziario del patteggiamento
art. 8, L. 67/1998
richiamato nel quinto motivo; dal testo emerge il riferimento alla presunzione invocata dalla ricorrente
art. 445, comma 1-bis, c.p.p.
richiamato nel quinto motivo in relazione al patteggiamento
art. 445 c.p.p.
richiamato nel quinto motivo in relazione al patteggiamento
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia
art. 7 D.L. 269/2003
richiamato nel settimo motivo in relazione alla prova della frode
art. 2, comma 2, D.lgs. 472/1997
richiamato nel settimo motivo
art. 9 D.lgs. 472/1997
richiamato nel settimo motivo
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014
richiamato per affermare che, in materia di tributi o contributi, il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza per il periodo di differimento quinquennale degli effetti estintivi della cancellazione
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso per cassazione si perfeziona con il deposito in cancelleria e la comunicazione alle parti costituite; la norma novellata è applicabile ai giudizi pendenti
art. 391 c.p.c.
indicato come base della declaratoria di estinzione del giudizio
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile in caso di rinuncia al ricorso, perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale fonte dell'ulteriore contributo unificato
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022
richiamato per l'applicabilità della riforma anche ai giudizi in corso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso si perfeziona con il deposito in cancelleria e la comunicazione alle parti costituite, secondo la disciplina processuale novellata applicabile anche ai procedimenti pendenti.
- Quando è validamente proposta rinuncia al ricorso, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio, senza esaminare i motivi di impugnazione.
- La disciplina del c.d. doppio contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma prevede tale conseguenza solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- In materia tributaria, nel periodo di differimento quinquennale degli effetti estintivi conseguenti alla cancellazione della società dal registro delle imprese, il liquidatore conserva i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- Le misure processuali aventi natura eccezionale o lato sensu sanzionatoria sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08792/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_civile · 3 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08793/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_civile · 3 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08796/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_civile · 3 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08797/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_civile · 3 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08801/2025 del 03/04/2025
- ordinanza_civile · 3 apr 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 08804/2025 del 03/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →