Sentenza n. 806/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del decreto del -OMISSIS- di revoca licenza di porto di fucile per uso caccia n.-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, deducendo la violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità. In particolare, ha sostenuto che l’art. 43 T.U.L.P.S. non consentisse di fondare la revoca sulla sola contestazione di fatti, occorrendo una condanna per un delitto, e che le condotte contestate non fossero idonee a fondare un giudizio prognostico di pericolosità o di possibile abuso delle armi. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché aveva successivamente ottenuto nuovamente il rilascio della licenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto del successivo rilascio della licenza e della dichiarazione del ricorrente. Quanto alle spese, ha escluso la compensazione richiesta e ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo il gravame palesemente infondato. Il Collegio ha affermato che gli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. attribuiscono all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del titolare e la prevedibilità di un abuso delle armi. Il giudizio può essere fondato non solo su condanne penali, ma anche su fatti contestati, vicende personali e situazioni non penalmente rilevanti, purché significativi. Nel caso concreto, l’esercizio della caccia e l’introduzione di armi e munizioni all’interno di un parco, nonché l’esercizio della caccia in un giorno vietato, costituivano elementi oggettivamente gravi e specificamente collegati all’uso delle armi e all’attività autorizzata. Tali elementi rendevano adeguatamente motivata e istruita la revoca e giustificavano il giudizio negativo sull’affidabilità del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 11 T.U.L.P.S.
La licenza di porto d’armi può essere negata o revocata nell’ambito della valutazione dell’affidabilità del richiedente e della sua buona condotta.
art. 39 T.U.L.P.S.
Concorre, insieme agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., a fondare l’ampia discrezionalità amministrativa nei procedimenti concernenti il porto d’armi.
art. 43 T.U.L.P.S.
La revoca può essere fondata sul giudizio prognostico secondo cui il titolare non offre affidamento di non abusare delle armi; non è necessaria una condanna penale, potendo rilevare fatti significativi, anche non penalmente rilevanti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Disciplina la trattazione della causa nelle forme dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato richiamate dalla sentenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi alla parte.
Massime di principio
- Nei procedimenti riguardanti il rilascio o la revoca del porto d’armi, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sulla prevedibilità di un abuso delle armi.
- Il giudizio di inaffidabilità ai fini dell’art. 43 T.U.L.P.S. non presuppone necessariamente una condanna penale: possono rilevare anche fatti contestati, vicende personali e situazioni non penalmente rilevanti, purché oggettivamente significativi.
- La commissione di condotte illecite direttamente collegate all’attività venatoria e all’uso delle armi, quali l’esercizio della caccia in area protetta, l’introduzione di armi e munizioni in tale area e la caccia in giornata vietata, può costituire base sufficiente per negare l’affidabilità richiesta per il porto d’armi.
- Quando il provvedimento di revoca individua puntualmente i fatti rilevanti e ne esplicita il collegamento con l’uso delle armi e con l’attività autorizzata, non sussistono, secondo la sentenza, carenza di motivazione o difetto di istruttoria.
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