Cassazione Civile, Ordinanza n. 27850/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che non occorreva provvedere sulle spese, poiché la controparte era rimasta intimata.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 3847/2019. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso. La società intimata è rimasta senza costituzione in questa fase.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando la parte intimata non si costituisce, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
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