Cassazione Civile, Ordinanza n. 04218/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione negatoria servitutis proposta davanti al Tribunale di Asti da un proprietario di un fondo nei confronti del vicino, il quale si costituiva resistendo e proponeva domanda riconvenzionale principale di contitolarità del sedime e, in subordine, domanda di accertamento della servitù di passaggio sul medesimo sedime, deducendone la costituzione per titolo convenzionale o l'acquisto per usucapione. Il Tribunale, dopo avere escluso la domanda riconvenzionale fondata su titolo convenzionale per mancata trascrizione e quindi per inopponibilità, accolse la domanda subordinata di usucapione. In appello la Corte d'Appello di Torino rigettò il gravame, ritenendo provato un esercizio di fatto del passaggio, non come mera tolleranza del proprietario, per un periodo superiore al ventennio, valorizzando atti negoziali risalenti alla fine dell'Ottocento come principio di prova, le deposizioni testimoniali e la documentazione fotografica; escluse inoltre l'interruzione del possesso e la rilevanza delle diffide inviate nel 2007. Nel ricorso per cassazione il proprietario soccombente dedusse quattro motivi: 1) violazione di varie norme su possesso e prove presuntive, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente desunto l'esistenza della servitù dagli atti non trascritti e avesse erroneamente applicato l'accessione del possesso in mancanza di titolo idoneo; 2) violazione delle norme sull'usucapione delle servitù, lamentando che fosse stata riconosciuta l'usucapione di una servitù non apparente, in assenza di opere visibili e permanenti; 3) violazione delle norme sul possesso e sull'animus possidendi, contestando che l'attività del vicino integrasse possesso di servitù e non mera tolleranza, e che la richiesta di permesso di passaggio fosse stata mal valutata; 4) violazione delle norme sull'interruzione dell'usucapione e sul contenuto della motivazione, deducendo che i lavori svolti tra il 1991 e il 1993 avessero reso impraticabile il passaggio per oltre un anno e che la motivazione fosse apparente. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo, e infondato il secondo: ha chiarito che la Corte d'appello non aveva affermato la servitù in via presuntiva dagli atti dell'Ottocento, ma li aveva utilizzati solo come elemento per qualificare il transito come possesso e non come tolleranza; ha rilevato che il ricorrente non aveva colto la vera ratio decidendi, fondata sull'autonomo esercizio ultraventennale del passaggio da parte del resistente a partire dall'acquisto del fondo negli anni Ottanta, con accessione del possesso eventualmente riferibile ai danti causa; ha osservato che il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non era specificamente articolato e che, peraltro, operava il limite dell'art. 348-ter c.p.c.; ha infine ritenuto corretta la valutazione di merito sull'apparenza della servitù, trattandosi di apprezzamento fattuale insindacabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio. Ha ritenuto che le censure mirassero in gran parte a una rivalutazione del merito e non colpissero la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; ha inoltre ribadito che l'accertamento dell'apparenza della servitù e della ricorrenza del possesso ultraventennale appartiene al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1140 c.c.
Richiamato in tema di possesso; la Corte ha ritenuto che il ricorso non scalfisse l'accertamento di un possesso di fatto della servitù, distinto dalla mera tolleranza.
art. 1143 c.c.
Invocato dal ricorrente sul trasferimento del possesso; la Corte ha osservato che la decisione di merito si fondava su un possesso autonomamente esercitato e comunque coerente con il possibile subentro del successore nel possesso dei danti causa.
art. 1146 c.c.
Richiamato per l'accessione del possesso; la Corte ha ricordato che, per il successore a titolo particolare nel fondo dominante, l'accessione del possesso della servitù non richiede l'espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto.
art. 2643 c.c.
Citate dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte su questa norma.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha escluso che la decisione di merito avesse desunto in via presuntiva l'esistenza del diritto di servitù dagli atti storici, avendoli usati solo come elemento valutativo del possesso.
art. 2729 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto non colta la reale ratio della decisione e non censurabile la valutazione di merito sulle circostanze probatorie.
art. 1027 c.c.
Norma sulla servitù prediale richiamata dal ricorrente; la Corte ha mantenuto fermo l'accertamento della servitù di passaggio per usucapione.
art. 1061 c.c.
Norma sull'usucapione delle servitù apparenti e non apparenti; la Corte ha confermato l'apprezzamento di merito sull'apparenza della servitù e la conseguente usucapibilità.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere probatorio; la Corte ha valorizzato la prova testimoniale e documentale già ritenuta sufficiente dai giudici di merito.
art. 1144 c.c.
Invocato per la distinzione tra possesso e tolleranza; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente escluso la mera tolleranza del proprietario.
art. 1167 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul tema dell'interruzione del possesso/usucapione; la Corte ha escluso che i fatti allegati dimostrassero un'interruzione utile superiore all'anno.
art. 132 c.p.c.
Invocato per motivazione apparente; la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente, rilevandone la completezza e la comprensibilità.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La Corte ha ricordato che il vizio di violazione di legge deve essere specificamente argomentato e non può risolversi in una critica alla ricostruzione fattuale.
art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ritenuto che le censure non individuassero specifici fatti storici omessi e richiamato i rigorosi requisiti di deduzione del vizio motivazionale.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per l'onere di specifica indicazione delle norme violate e delle ragioni della violazione nei motivi di ricorso.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 369 c.p.c. per l'onere di indicare il fatto storico omesso e i dati processuali rilevanti nel vizio di cui all'art. 360, n. 5.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per l'onere di deposito e specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti a supporto del motivo ex art. 360, n. 5.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per il limite al sindacato sul vizio motivazionale in caso di doppia conforme nel giudizio di appello.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato indirettamente come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non colpisca la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, anche quando prospetti violazioni di legge o vizi motivazionali apparentemente pertinenti.
- La deduzione di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove o della ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito.
- L'apparenza o la clandestinità dell'esercizio di una servitù, nonché la sussistenza delle opere visibili e permanenti richieste per l'usucapione della servitù apparente, sono apprezzamenti di fatto insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua.
- La mera mancata menzione della servitù nel titolo di acquisto del fondo dominante non esclude, di per sé, l'accessione del possesso della servitù in favore del successore a titolo particolare, se ricorrono i presupposti del subentro nel possesso.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione rigorosa del fatto storico, del dato da cui risulti, del momento processuale della sua discussione e della sua decisività; in difetto il motivo è inammissibile.
- Nel regime della doppia conforme, il vizio di motivazione è ulteriormente limitato e non può essere dedotto senza indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Le diffide o contestazioni formali non sono automaticamente idonee a interrompere il possesso utile all'usucapione se non si dimostra un'effettiva interruzione del godimento protrattasi per il tempo richiesto dalla legge.
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