Cassazione Penale, Ordinanza n. 22151/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di evasione. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato, investiva il giudizio di responsabilità e la corretta identificazione del soggetto condannato. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate in appello e comunque generico, in quanto non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
La decisione presuppone la conferma della condanna per evasione, ma il testo non contiene una specifica interpretazione della norma incriminatrice.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza introdurre argomenti nuovi o specifici.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, la doglianza è generica e non può essere scrutinata nel merito.
- La contestazione sulla responsabilità e sull'identificazione dell'autore del reato non può essere formulata in termini apodittici o reiterativi, ma richiede un effettivo sviluppo critico rispetto alle ragioni della decisione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22121/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22122/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22125/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22127/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22132/2025 del 12/06/2025
- ordinanza_penale · 12 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22133/2025 del 12/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →