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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10271/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso su istanza del condominio per quote condominiali ordinarie relative agli anni 2008 e 2009. L'acquirente dell'appartamento oppose il decreto e chiamò in causa i venditori, chiedendo che fossero tenuti a manlevarlo, in base alla disciplina pattizia della ripartizione degli oneri condominiali prevista nel contratto di compravendita. Il giudice di pace confermò il decreto ingiuntivo e accolse la manleva; in appello, invece, il tribunale accolse il gravame principale dei venditori, negò la domanda di manleva, confermò il decreto ingiuntivo e condannò l'acquirente alle spese. In cassazione, il ricorrente dedusse due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio devolutivo, sostenendo che il tribunale avesse fondato l'esigibilità del credito condominiale su una delibera assembleare e su bilanci approvati, benché tali profili non fossero stati specificamente devoluti dal condominio e benché la delibera fosse stata subordinata a condizioni non dimostrate; (2) nullità per violazione delle norme sull'appello avverso sentenze del giudice di pace rese secondo equità, sostenendo che il tribunale avesse erroneamente ritenuto ammissibile l'appello principale dei venditori e avesse indebitamente reinterpretato la clausola contrattuale sull'accollo degli oneri condominiali anteriori al rogito, trattandosi a suo dire di questione nuova e di eccezione in senso stretto non proponibile in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto che la censura, pur formalmente incardinata sulla violazione degli artt. 112 e 633 c.p.c. e su altre disposizioni processuali, in realtà mirasse a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del contenuto della delibera assembleare, attività non consentita in cassazione; ha inoltre osservato che il giudice d'appello aveva comunque motivato sulla volontà finale dell'assemblea di approvare i bilanci rilevanti per il credito monitorio, sicché la doglianza non coglieva la ratio decidendi. Sul secondo motivo ha rilevato, da un lato, il difetto di interesse nella parte in cui si contestava l'ammissibilità di un appello che aveva comunque investito anche l'appello incidentale proposto dallo stesso ricorrente; dall'altro, ha affermato che la diversa interpretazione della clausola contrattuale relativa alla ripartizione degli oneri condominiali integra una mera difesa sulla titolarità del rapporto obbligatorio, proponibile anche in appello e non soggetta al divieto di nuove eccezioni. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata difesa degli intimati. È stato disposto, inoltre, l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa di settore.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione o di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato riguarda l'ambito oggettivo della decisione, non le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della motivazione; non può essere usato per censurare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel contesto della pretesa monitoria condominiale, ma la Corte non ne ricava un autonomo principio decisivo

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione, ma la Corte non affronta un vizio autonomo di motivazione in termini diversi dall'inammissibilità della doglianza

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato insieme agli altri parametri processuali per censurare la motivazione, ma la Corte reputa la doglianza sostanzialmente diretta a una rivalutazione del merito

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il ricorso è formalmente prospettato come denuncia di nullità della sentenza, ma la Corte ne rileva l'inammissibilità quando le doglianze si risolvono in critica alla motivazione o in richiesta di nuovo giudizio di fatto

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato per il principio devolutivo in appello; la Corte ribadisce che il giudice può decidere sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti purché resti nel petitum e nella causa petendi

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato con il medesimo rilievo dell'art. 434 c.p.c. sul limite devolutivo dell'appello

  • art. 113, secondo comma, c.p.c.

    richiamato con riferimento alle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità e ai limiti dell'appello avverso tali decisioni

  • art. 339, terzo comma, c.p.c.

    le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono impugnabili solo per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia; il ricorso che non deduca tali specifici vizi è inammissibile

  • art. 345, secondo comma, c.p.c.

    le mere difese sulla titolarità del rapporto controverso non costituiscono nuove eccezioni vietate in appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 1, comma 17, d.l. n. 168 del 2016

    richiamato come disposizione di inserzione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40

    richiamato in relazione alla formulazione dell'art. 339, terzo comma, c.p.c. applicabile alle sentenze del giudice di pace secondo equità

  • art. 2697 c.c.

    non richiamato espressamente come oggetto di decisione, ma implicato nel tema della prova dell'avveramento della condizione cui sarebbe stata sottoposta la delibera condominiale

Massime di principio

  • Il vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non sussiste quando il giudice decida la domanda sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti o di una diversa qualificazione giuridica, purché rimanga entro i limiti del petitum e della causa petendi.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura processuale in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o del contenuto degli atti e delle delibere assembleari.
  • Nell'impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia; doglianze che non si confrontino con tali limiti sono inammissibili.
  • La diversa interpretazione di una clausola contrattuale che incide sulla titolarità dell'obbligo dedotto in giudizio integra una mera difesa, non un'eccezione in senso stretto, e può essere svolta anche in appello.
  • Le contestazioni sulla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso non sono soggette al divieto di nuove eccezioni di cui all'art. 345 c.p.c., perché non introducono fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato.
  • Quando una doglianza non attinge la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la decisione effettivamente adottata.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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