Cassazione Civile, Ordinanza n. 20249/2021 del 15/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società investitrice aveva convenuto in giudizio l'intermediario bancario chiedendo la declaratoria di nullità, annullamento o risoluzione dei contratti di interest rate swap, oltre al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme già addebitate e di quelle ancora da addebitare o valorizzare. La domanda si fondava, in sostanza, sulla dedotta invalidità della dichiarazione di operatore qualificato resa ai sensi dell'art. 31 del Reg. Consob n. 11522/1998 e sulla asserita violazione degli obblighi informativi, di correttezza, trasparenza e lealtà gravanti sull'intermediario, con particolare riguardo alla mancata adeguata rappresentazione dei rischi, al preteso conflitto di interessi, alla gestione e rendicontazione dei prodotti, nonché all'asserita induzione in errore/dolo. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell'appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 21 TUF, degli artt. 1337 e 1375 c.c. e dell'art. 31 Reg. Consob, sostenendo che gli obblighi informativi e comportamentali si applicassero anche agli operatori qualificati e che la banca avesse proposto derivati non coerenti con la sua situazione, omettendo informazioni essenziali; 2) violazione dell'art. 113 del Reg. Intermediari n. 16190/2007, assumendo che la disciplina MiFID avesse imposto la riclassificazione dei clienti e l'adeguamento dei rapporti in corso; 3) violazione degli artt. 1453 ss., 1337, 1375, 1440 e 1218 c.c. e dell'art. 21 TUF, per omesso accertamento dell'inadempimento degli obblighi informativi e del conflitto di interessi; 4) violazione degli artt. 1429 e 1439 c.c., deducendo che il dolo contrattuale e le reticenze informative avrebbero dovuto rilevare anche dopo la stipula, e che il cliente non avrebbe sottoscritto i contratti se correttamente informato; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 191 ss. c.p.c., insistendo su irregolarità strutturali e gestionali dei prodotti e sull'opacità del pricing; 6) violazione dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 13 Reg. Consob n. 5387/1991, lamentando il mancato ingresso di prove testimoniali volte a dimostrare le modalità con cui la banca aveva fatto sottoscrivere la dichiarazione di operatore qualificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che pretendevano una nuova valutazione del merito circa l'adempimento degli obblighi informativi e comportamentali dell'intermediario, rilevando che la Corte d'appello aveva accertato in fatto, con motivazione non specificamente censurata nei limiti del vizio motivazionale, che la banca aveva fornito informazioni sufficienti e che i contratti erano chiari nell'indicare rischi, meccanismi di regolazione, tassi, scadenze e nozionali. Ha altresì ritenuto infondato il motivo sulla MiFID, osservando che la normativa transitoria non comportava la caducazione automatica dei rapporti già in essere ma, al più, l'adeguamento dei contratti quadro per i nuovi ordini. Quanto al dolo/errore e alla responsabilità precontrattuale, ha rilevato la tardività di alcune censure e comunque la loro genericità. Il motivo sulle prove testimoniali è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti o specificamente indicati i capitoli di prova asseritamente decisivi. Alla soccombente è stata inoltre posta a carico la rifusione delle spese di legittimità e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 21 TUF (d.lgs. n. 58/1998)
Gli obblighi di diligenza, correttezza e acquisizione delle informazioni gravano sull'intermediario, ma nel caso di operatore qualificato operano con modalità applicative peculiari e non consentono, nel giudizio di legittimità, di riesaminare gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
art. 31 Reg. Consob n. 11522/1998
La dichiarazione scritta del legale rappresentante di una società circa la competenza ed esperienza in strumenti finanziari esonera l'intermediario da ulteriori verifiche e integra una presunzione semplice della qualità di operatore qualificato, salvo prova di elementi contrari già noti alla banca.
art. 113 Reg. Intermediari n. 16190/2007
La disciplina transitoria MiFID non determina la risoluzione automatica dei contratti in corso; al più impone l'adeguamento per i nuovi ordini o la modificazione dei contratti quadro.
art. 1453 c.c.
Le domande risolutorie sono state respinte perché fondate su un preteso inadempimento informativo non dimostrato e non sindacabile in cassazione come rivalutazione del fatto.
art. 1337 c.c.
La responsabilità precontrattuale è stata evocata dalla ricorrente, ma le censure sono state ritenute generiche o tardive; la Corte ha escluso che nel caso concreto le allegazioni superassero l'accertamento di chiarezza contrattuale e corretta informazione.
art. 1375 c.c.
Il dovere di buona fede nell'esecuzione del rapporto non è stato ritenuto violato sulla base degli accertamenti di fatto svolti dal giudice di merito.
art. 1440 c.c.
Il dolo incidente è stato dedotto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione e con la tardività già rilevata in appello.
art. 1218 c.c.
La responsabilità contrattuale della banca è stata esclusa perché il presunto inadempimento agli obblighi informativi non è stato ritenuto provato e, in cassazione, la relativa valutazione di merito non era sindacabile.
art. 1429 c.c.
Il vizio del consenso per errore è stato dedotto, ma la censura è stata respinta per inammissibilità e genericità, oltre che per la chiara assunzione contrattuale dei rischi da parte del cliente qualificato.
art. 1439 c.c.
Il dolo contrattuale è stato ritenuto non utilmente scrutinabile in cassazione perché le doglianze erano tardive nei gradi di merito e comunque non specifiche.
art. 2697 c.c.
Il motivo sul riparto dell'onere della prova è stato respinto perché, a fronte degli accertamenti di fatto già compiuti, la censura mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 191 c.p.c. e segg.
La richiesta di consulenza tecnica e le questioni istruttorie sono state reputate non decisive o formulate in modo non autosufficiente.
art. 1418 c.c.
La censura di nullità è stata ritenuta inammissibile, poiché la doglianza non era costruita nei termini idonei a superare la motivazione di merito e il difetto di autosufficienza probatoria.
art. 13 Reg. Consob n. 5387/1991
Richiamato in via comparativa per ribadire che, per le persone giuridiche, la dichiarazione scritta può valere a qualificare l'investitore come operatore qualificato.
art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998
La dichiarazione formale del legale rappresentante è sufficiente a provare la qualità di investitore qualificato, salvo prova contraria specifica.
art. 31, comma 1, Reg. Consob n. 11522 del 1998
La qualità di operatore qualificato comporta l'inapplicabilità di varie prescrizioni regolamentari, tra cui forma scritta, conflitto di interessi, obblighi di informazione attiva e passiva e operazioni inadeguate.
art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998
È tra le prescrizioni escluse, per l'operatore qualificato, dalla disciplina regolamentare richiamata.
art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998
La disciplina del conflitto di interessi rientra tra quelle non applicabili nei confronti dell'operatore qualificato nei termini indicati dalla Corte.
art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998
Gli obblighi di informazione attiva e passiva sono esclusi per l'operatore qualificato secondo il regolamento richiamato.
art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998
La disciplina delle operazioni inadeguate è tra quelle non applicabili all'operatore qualificato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure che mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto non sono ammissibili sotto la sola veste della violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sul fatto è ammesso solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, qui non dedotto o non correttamente prospettato.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'asserito errore percettivo del giudice di merito sulla diversa estinzione di specifici contratti finanziari sarebbe stato, se del caso, deducibile con revocazione e non con ricorso per cassazione.
art. 116 c.p.c.
La dichiarazione scritta dell'investitore può essere valorizzata dal giudice come elemento di prova della qualità di operatore qualificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In tema di intermediazione finanziaria, la dichiarazione scritta resa da una società circa il possesso di competenza ed esperienza in strumenti finanziari vale, di regola, come prova presuntiva della qualità di operatore qualificato ed esonera l'intermediario da ulteriori verifiche, salvo che il cliente alleghi e provi elementi contrari già noti o conoscibili con l'ordinaria diligenza.
- La qualifica di operatore qualificato comporta una tutela regolamentare differenziata: non restano integralmente applicabili gli obblighi informativi e alcune prescrizioni procedurali previste per la clientela ordinaria, ma permangono i doveri generali di correttezza e buona fede secondo un contenuto modulato in ragione della specifica esperienza del cliente.
- In sede di legittimità non è consentito censurare sotto la forma della violazione di legge una decisione che, in realtà, si fonda su accertamenti di fatto circa la completezza dell'informazione resa dall'intermediario, la chiarezza della documentazione contrattuale e la consapevole assunzione del rischio da parte del cliente.
- La disciplina transitoria MiFID non determina la cessazione automatica dei rapporti già in essere con clienti qualificati; al più impone un adeguamento della classificazione e dei contratti quadro per le nuove operazioni, senza incidere retroattivamente sui contratti già conclusi.
- Il dedotto errore percettivo del giudice di merito, quando riguardi la confusione tra diversi contratti o prodotti, non è deducibile con il ricorso per cassazione ma, ove ne ricorrano i presupposti, con il rimedio della revocazione.
- Le doglianze in tema di prova testimoniale o consulenza tecnica sono inammissibili se il ricorso non indica in modo specifico i capitoli di prova o le circostanze decisive, poiché il giudizio di legittimità richiede autosufficienza del ricorso.
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