Cassazione Civile, Ordinanza n. 25875/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla soppressione di un fondo di previdenza complementare di settore e dalla disciplina introdotta dalla L. n. 125/2015, che regolava la portabilità o liquidazione del montante maturato. Il lavoratore aveva agito in giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla portabilità dell'intera posizione maturata e, in particolare, la corretta quantificazione del montante contributivo trasferibile o liquidabile, sostenendo che la disciplina legale sopravvenuta fosse incostituzionale perché irragionevole, discriminatoria e contrastante con parametri costituzionali e sovranazionali. Il giudice di appello aveva però dichiarato la domanda improponibile per mancata previa domanda amministrativa. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, da un lato, violazione delle norme sul previo esperimento del procedimento amministrativo nelle controversie previdenziali, sostenendo che la sua domanda non riguardasse una prestazione previdenziale in senso stretto ma solo la quantificazione del montante; dall'altro ha riproposto la questione di legittimità costituzionale della disciplina di legge, assumendo che la forfetizzazione del montante fosse penalizzante e lesiva delle sue aspettative pensionistiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta la declaratoria di improponibilità della domanda per mancanza della preventiva domanda amministrativa. Ha affermato che, in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, la previa domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale e che tale requisito non può essere surrogato da una domanda amministrativa relativa a prestazione diversa, neppure se compatibile. Ha inoltre ritenuto che, anche se la pretesa era formulata come domanda di quantificazione del montante e non di immediata erogazione, essa era comunque funzionalmente diretta a incidere sull'ammontare dell'assegno pensionistico, sicché restava necessario il previo passaggio amministrativo. Il secondo motivo, relativo alla legittimità costituzionale della disciplina, è stato assorbito perché la questione era priva di rilevanza, non potendo essere esaminata una domanda giudiziale improponibile. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. n. 533/1973
condizione di proponibilità della domanda giudiziaria; decorso di 120 giorni senza pronuncia dell'Istituto
la preventiva domanda amministrativa è presupposto indefettibile nelle controversie previdenziali e la sua omissione rende improponibile la domanda giudiziale
artt. 442 e 443 c.p.c.
richiamati dal ricorrente per sostenere che l'azione fosse proponibile senza ulteriore domanda amministrativa
art. 7, commi 9 septies e ss., L. n. 125/2015
disciplina della portabilità/liquidazione del montante del fondo complementare, oggetto della censura di costituzionalità
art. 14 d.lgs. n. 252/2005
richiamato dal ricorrente quale base del diritto alla portabilità della posizione contributiva maturata
art. 76 Cost.
invocato per asserito eccesso di delega della disciplina sopravvenuta
art. 77 Cost.
invocato per asserita eterogeneità del decreto-legge convertito e del contenuto introdotto
art. 3 Cost.
invocato per lamentare irragionevolezza e discriminazione della disciplina di forfetizzazione
art. 36 Cost.
invocato a tutela delle aspettative patrimoniali e della adeguatezza del trattamento
art. 38, comma 2, Cost.
invocato in relazione alla tutela previdenziale del lavoratore
art. 117 Cost.
invocato in relazione al contrasto con norme eurounitarie
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Cass. n. 5453/2017
la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria
precedente utilizzato per confermare che il difetto della domanda amministrativa non è sanato dalla presentazione di una domanda diversa
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale e il suo difetto è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
- La domanda amministrativa relativa a una prestazione diversa non sana l'omissione del previo adempimento quando l'azione giudiziaria concerne una distinta pretesa previdenziale, anche se compatibile o collegata.
- Anche una domanda formalmente di accertamento o di quantificazione del montante può richiedere la previa domanda amministrativa se è funzionalmente diretta a incidere sull'erogazione o sull'ammontare di una prestazione pensionistica.
- Le questioni di legittimità costituzionale sono assorbite quando la domanda principale è improponibile, difettando la rilevanza necessaria per la loro delibazione.
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