Sentenza del 22/06/2021 n. 3131 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Motivi di appello - Funzione devolutiva - Riproposizione dei motivi di impugnazione avverso il provvedimento impositivo - Infondatezza eccezione di inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'appello mirava al riesame nel merito del provvedimento impositivo pronunciato in primo grado; il ricorrente ha riproposto i motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo contestando le argomentazioni del giudice di primo grado. La resistente aveva eccepito l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dell'oggetto della domanda e dei motivi specifici, ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità. Ha affermato che l'appello ha funzione devolutiva e che la riproposizione dei motivi di impugnazione, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, soddisfa tale funzione. Il requisito di specificità previsto dall'art. 53 va interpretato restrittivamente conformemente all'art. 14 disp. prel. c.c.; la sanzione dell'inammissibilità non si applica quando gli elementi di specificità siano ricavabili, anche implicitamente, dall'atto di impugnazione considerato nel suo complesso (Cass. ord. 15519/2020). Di conseguenza l'appello è stato ammesso al merito.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992
Il requisito di specificità dei motivi d'appello previsto dall'art. 53, che può determinare l'inammissibilità se assente o incerto, va interpretato restrittivamente: non comporta automatico rigetto se gli elementi specifici sono desumibili, anche implicitamente, dall'atto complessivo.
disp. prel. c.c.
Questa disposizione, di carattere limitativo, impone una lettura restrittiva delle norme che limitano l'accesso alla giustizia; consegue che i requisiti di forma che incidono sull'ammissibilità vanno valutati con rigore interpretativo a favore dell'accesso al merito.
Cass. 15519/2020
La giurisprudenza afferma che la riproposizione dei motivi di impugnazione contro il provvedimento impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del primo grado, adempie alla funzione devolutiva dell'appello; l'eccezione di inammissibilità è infondata se la specificità del gravame è ricavabile dall'atto nel suo complesso, anche implicitamente.
Massime di principio
- In materia tributaria l'appello ha natura devolutiva: è sufficiente che l'appellante riproponga i motivi contro l'atto impositivo e contro le argomentazioni del giudice di primo grado per trasferire la controversia in sede di merito.
- Il requisito di specificità dei motivi d'appello (art. 53 d.lgs. 546/1992) deve essere interpretato restrittivamente, alla luce dell'art. 14 disp. prel. c.c., per non limitare indebitamente l'accesso alla giustizia.
- L'inammissibilità non può essere automaticamente applicata quando, valutando l'atto di impugnazione nel suo complesso, sia possibile desumere in modo sufficientemente chiaro i motivi del gravame, anche se non enunciati con rigida forma.
- Pur potendo i giudici desumere implicitamente la specificità dei motivi, è comunque raccomandabile che l'appellante espliciti i punti di doglianza principali per ridurre il rischio di contestazioni sulla forma.
- Nei casi dubbi, la giurisprudenza tende a favorire l'esame di merito piuttosto che sanzionare l'accesso al giudice per vizi formali marginali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 giu 2021Sentenza del 22/06/2021 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
- Sentenza · 22 giu 2021Sentenza del 22/06/2021 n. 181 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 22 giu 2021Sentenza del 22/06/2021 n. 736 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 22 giu 2021Sentenza del 22/06/2021 n. 831 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 22 giu 2021Sentenza del 22/06/2021 n. 835 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 giu 2021Sentenza del 22/06/2021 n. 3106 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →