Sentenza n. 9732/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del Decreto Ministeriale n. 267/2007 che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento e del Decreto Ministeriale n. 83/2008 che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, nella parte in cui disciplinano il procedimento di revoca della parità scolastica, senza prevedere un termine preciso per la conclusione del procedimento e senza prevedere un contraddittorio rafforzato con l'Istituto scolastico, e nella parte in cui vadano interpretati nel senso di prevedere quali gravi irregolarità di funzionamento quelle individuate dai provvedimenti di revoca della parità scolastica impugnati in questa sede e, in ogni caso, ove interpretati nel senso di cui ai provvedimenti impugnati in questa sede; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale, n. 14163 del 29/08/2025, con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento della parità scolastica a decorrere dall'a.s. 2025/2026 alla Seconda sezione, Sezione B, della Scuola Secondaria di Il grado, Liceo scientifico opzione scienze applicate “Volta”; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale, n. 14164 del 29/08/2025 con cui è stata disposta la revoca del riconoscimento della parità scolastica a decorrere dall'a.s. 2025/2026 al corso di liceo scientifico opzione scienze applicate “Volta”, al corso di liceo sportivo “Volta”, e al corso di scuola secondaria di primo grado “Volta” di Udine; - della presupposta nota dell'USR Friuli Venezia Giulia prot. n. 12238 del 25/07/2025, contenente preavviso di revoca della parità scolastica; - della presupposta relazione ispettiva assunta al prot. AOODRFVG n. 14074 del 29/08/2025; - del presupposto verbale della visita ispettiva prot. n. 891 del 29/08/2025 e degli atti, di estremi ignoti, presupposti alla stessa relazione ispettiva (incarico prot. AOODRFVG 3660 del 04.03.2025, prorogato con nota prot. AOODRFVG 8722 del 30.05.2025 e successivamente prorogato al 29 luglio 2025 con nota prot. AOODRFVG 8982 del 05.06.2025); - del successivo avviso pubblico diramato dall'USR FVG prot. n. 15183 del 16/09/2025, avente ad oggetto “Comunicazione revoca parità scolastica liceo scientifico opzione scienze applicate “Volta”, codice meccanografico: UDPS0G500U, sede operativa viale Ungheria, 22, Udine, liceo sportivo “Volta”, codice meccanografico: UDPSBD500N, sede operativa viale Ungheria, 22, Udine, scuola secondaria di primo grado “Volta”, codice meccanografico: UD1MD8500H, sede operativa viale Ungheria, 22, Udine”; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, alla predetta revoca della parità scolastica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti di revoca, per l'anno scolastico 2025/2026, del riconoscimento della parità scolastica di indirizzi liceali e della scuola secondaria di primo grado, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (scuola paritaria)
Prevale il privato
La controversia
L'istituto scolastico ha impugnato i decreti con cui l'USR per il Friuli Venezia Giulia ha revocato la parità scolastica sulla base di numerose criticità emerse da un'ispezione, riguardanti, tra l'altro, disponibilità di aule e laboratori, formazione del personale in materia di sicurezza, vulnerabilità sismica, conformità dei quadri orari, presenza di docenti abilitati, esami di idoneità e integrativi, registri d'esame e documenti di programmazione. Il ricorrente ha censurato i decreti ministeriali n. 267/2007 e n. 83/2008 e gli atti applicativi per violazione della legge n. 62/2000, della legge n. 241/1990 e degli artt. 23, 24, 33, 41 e 97 Cost., deducendo che la revoca, quale misura di extrema ratio, presuppone una previa diffida alla regolarizzazione, un termine congruo e un contraddittorio rafforzato. Ha lamentato inoltre che l'USR non avrebbe esaminato effettivamente le osservazioni e la documentazione trasmesse in risposta al preavviso di revoca e che le criticità contestate fossero inesistenti, superate o comunque non sufficientemente gravi da giustificare la revoca. L'istituto ha evidenziato che il procedimento ispettivo, iniziato nel marzo 2025, era stato definito soltanto a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico e che la revoca era stata adottata tre giorni prima dell'avvio delle lezioni.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo decisiva e assorbente la censura di difetto di istruttoria e di motivazione. Ha qualificato la revoca della parità scolastica come extrema ratio, incidendo su diritti costituzionalmente rilevanti relativi all'istruzione, allo studio, alla libertà di insegnamento e all'iniziativa privata. Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 267/2007 e dell'art. 5 del D.M. n. 83/2008, l'amministrazione deve contestare le irregolarità, invitare la scuola a regolarizzarle o a ripristinare i requisiti entro il termine previsto e verificare successivamente se le irregolarità siano state effettivamente sanate; solo dopo tale verifica può disporre la revoca. Il procedimento è caratterizzato da un contraddittorio rafforzato, che impone all'amministrazione di esaminare specificamente e analiticamente le osservazioni e i documenti prodotti dall'istituto e di darne conto nella motivazione finale. Nel caso concreto, l'USR si è limitato in larga parte a ribadire le risultanze ispettive e le contestazioni originarie, senza valutare adeguatamente la documentazione trasmessa dall'istituto il 23 agosto 2025, né accertare in modo concreto la permanenza, la gravità e l'insanabilità delle criticità. Il TAR ha rilevato, tra l'altro, che l'istituto aveva documentato la disponibilità di ulteriori aule, la realizzazione o l'idoneità dei laboratori, iniziative per la formazione sulla sicurezza, la produzione della documentazione sismica, l'adeguamento dei quadri orari, la ricerca di docenti abilitati, la trasmissione delle dichiarazioni sugli esami e attività di regolarizzazione dei documenti di programmazione. La motivazione dell'USR non spiegava perché tali elementi fossero inidonei a superare le contestazioni. Inoltre, l'adozione della revoca a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, dopo un'attività ispettiva avviata mesi prima e con concentrazione della fase di regolarizzazione nel periodo feriale, è stata ritenuta non conforme ai canoni di buona fede e correttezza e pregiudizievole per la continuità didattica. Il TAR ha quindi annullato i provvedimenti di revoca, compensando integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 1 l. 62/2000
Le scuole paritarie, pubbliche e private, costituiscono, insieme alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione; il Ministero accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.
La parità scolastica integra lo svolgimento di un servizio pubblico e la sua revoca deve essere fondata sull'accertata perdita dei requisiti o su gravi irregolarità di funzionamento, nel rispetto delle garanzie procedimentali previste dalla disciplina speciale.
art. 3 D.M. 267/2007
In caso di irregolarità di funzionamento, l'ufficio scolastico invita la scuola a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni; nel caso di sopravvenuta carenza dei requisiti, invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni.
La verifica ispettiva costituisce il punto di partenza del procedimento; l'amministrazione deve contestare le irregolarità, assegnare un termine per la regolarizzazione o il ripristino dei requisiti e verificare successivamente l'esito prima di adottare la revoca.
art. 5 D.M. 83/2008
La disciplina delle linee guida conferma la necessità di un procedimento di revoca caratterizzato da interlocuzione con l'istituto e da valutazione delle osservazioni e degli elementi forniti a sostegno della regolarizzazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Il contraddittorio previsto dalla disciplina speciale sulla revoca della parità scolastica è più intenso del preavviso ordinario di rigetto e impone un invito specifico alla formulazione di osservazioni e alla regolarizzazione delle criticità.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di revoca deve motivare in modo analitico sulle osservazioni e sulla documentazione presentate dall'istituto, soprattutto quando esse mirano a dimostrare il superamento delle irregolarità contestate.
art. 33 Cost.
La revoca della parità, incidendo sulla libertà di insegnamento e sull'organizzazione del servizio scolastico, deve essere adottata come misura estrema e secondo criteri di proporzionalità.
art. 34 Cost.
La tutela del diritto allo studio e della continuità didattica rileva nel bilanciamento degli interessi sotteso alla revoca della parità scolastica.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica privata concorre a fondare l'esigenza di consentire, ove ragionevolmente possibile, la regolarizzazione delle irregolarità prima della revoca.
Massime di principio
- La revoca del riconoscimento della parità scolastica costituisce una misura di extrema ratio, adottabile soltanto quando sia accertata la perdita dei requisiti o la permanenza di irregolarità di funzionamento gravi, rilevanti per aspetti essenziali del servizio e non agevolmente sanabili.
- Il procedimento di revoca della parità scolastica richiede, dopo l'accertamento ispettivo, una formale contestazione e l'assegnazione alla scuola di un termine perentorio, di regola non superiore a trenta giorni, per regolarizzare le irregolarità o ripristinare i requisiti mancanti; la revoca può essere adottata solo dopo la verifica dell'esito di tale fase.
- Il contraddittorio previsto dalla disciplina speciale sulla revoca della parità scolastica è rafforzato rispetto al preavviso di rigetto ordinario: l'amministrazione deve esaminare specificamente le osservazioni e la documentazione prodotte dalla scuola e deve dare conto analiticamente, nel provvedimento finale, delle ragioni per cui esse non consentano la regolarizzazione o il ripristino dei requisiti.
- Il provvedimento di revoca della parità scolastica è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando si limiti a richiamare le risultanze ispettive originarie senza accertare concretamente la permanenza delle criticità dopo le controdeduzioni dell'istituto e senza valutarne gravità, incidenza sul servizio e possibilità di sanatoria.
- Nel valutare la legittimità della revoca della parità scolastica, l'amministrazione deve considerare anche la continuità didattica e gli effetti della misura sugli studenti, bilanciandoli con l'interesse al rispetto delle prescrizioni poste a tutela della comunità scolastica; l'adozione della revoca a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, dopo un procedimento protratto per mesi, può contrastare con i doveri di buona fede e correttezza dell'amministrazione.
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