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Sentenza

Sentenza del 17/05/2017 n. 12245 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale dei conferimenti immobiliari effettuati con atto pubblico del 30 maggio 1988 per costituire la società: immobili per complessive Lire 225.000.000 e Lire 9.000.000 in denaro. La società aveva chiesto l’8 novembre 1988 il rimborso delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e INVIM versate oltre la misura dello 0,5%. L’Agenzia sosteneva che, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, fossero applicabili le aliquote ordinarie sui conferimenti immobiliari e in denaro. In cassazione ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 643/1972, art. 2, comma 2, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, art. 4, comma 1, lett. a), e degli artt. 4, 7, 10 e 12 della direttiva 69/335/CEE: a suo avviso, l’art. 12 della direttiva consente imposte di trasferimento sugli immobili conferiti, purché non superiori a quelle applicate a trasferimenti immobiliari similari.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Ancona del 30 giugno 2011 e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese. Ha stabilito che la direttiva 69/335/CEE non impedisce l’applicazione dell’INVIM né delle aliquote ordinarie di registro, ipotecaria e catastale ai conferimenti immobiliari, se le imposte di trasferimento non superano quelle applicabili a operazioni similari. La Commissione di primo grado aveva accolto il ricorso della società e riconosciuto l’aliquota dello 0,5% con esclusione dell’INVIM; la decisione era stata confermata in appello e dalla Commissione Tributaria Centrale, ma è stata cassata. Non è stata definita in questa sede la quantificazione finale delle imposte o delle spese, demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • Direttiva 69/335/CEE, art. 10

    Oltre all'imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma: a) per le operazioni previste all'articolo 4; b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all'art. 4; (...)

    La direttiva vieta, in via generale, ulteriori imposizioni connesse alle operazioni di conferimento; tale divieto va però letto insieme alla deroga prevista dall’art. 12 per le imposte di trasferimento sugli immobili.

  • Direttiva 69/335/CEE, art. 12

    L'art. 12 della direttiva va interpretato nel senso che autorizza uno Stato membro, in deroga al divieto previsto all'art. 10 della detta direttiva, a riscuotere, all'atto dell'aumento del capitale sociale di una società di capitali attuato mediante conferimento di immobili, imposte quali l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale, a condizione che imposte siffatte non siano superiori a quelle applicabili alle operazioni similari nello Stato membro che le riscuote.

    Il conferimento di immobili può essere assoggettato alle imposte di trasferimento, anche se l’operazione comporta un aumento del capitale sociale. Il limite è che il carico fiscale non superi quello previsto per trasferimenti immobiliari comparabili.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, art. 4, comma 1, lett. a)

    Ne consegue che la Direttiva n. 335 del 1969 non osta all'applicazione dell'INVIM, nè all'applicazione delle aliquote ordinarie per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, in caso di conferimenti di immobili alle società di capitali, e che la tassazione operata dall'Agenzia delle Entrate è legittima.

    Le aliquote nazionali ordinarie per i conferimenti immobiliari non sono incompatibili con la disciplina europea, purché rispettino il limite di equivalenza rispetto alle operazioni di trasferimento similari.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 2, comma 2

    La Corte ha ritenuto che la direttiva 69/335/CEE non impedisca l’applicazione dell’INVIM all’incremento di valore immobiliare rilevato in occasione del conferimento. Il testo non riporta una citazione testuale della disposizione.

  • Direttiva 69/335/CEE, artt. 1 e 2

    a tal fine, gli artt. 1 e 2 prevedono un'imposta sui conferimenti da applicare una sola volta ed unicamente nello Stato in cui ha sede la società.

    La disciplina armonizza l’imposizione sui conferimenti prevedendone l’applicazione una tantum e nello Stato della sede sociale; ciò non esclude le imposte di trasferimento sugli immobili consentite dall’art. 12.

  • Direttiva 69/335/CEE, art. 7, n. 2

    l'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva consente agli Stati membri di riscuotere, a titolo di diritti di trasferimento di immobili, imposte di registro la cui aliquota può essere superiore al tasso massimo dell'i% fissato all'art. 7, n. 2, della direttiva, nell'osservanza del limite posto all'art. 12, n. 2, seconda frase, della detta direttiva

    Il limite percentuale previsto dall’art. 7 per l’imposta sui conferimenti non impedisce, per effetto della deroga dell’art. 12, l’applicazione di un’aliquota più elevata quale imposta di trasferimento immobiliare, purché non ecceda quella applicata alle operazioni similari.

  • Direttiva 69/335/CEE, art. 12, n. 2, lett. b), e seconda frase

    spetta al giudice nazionale accertare che le imposte, rispettivamente, di registro, ipotecaria e catastale, di cui si esige il pagamento all'atto del conferimento di immobili in una società di capitali, non siano superiori a quelle gravanti su qualunque altro atto di trasferimento di proprietà effettuato da soggetti privati o da società non commerciali

    Il giudice nazionale deve verificare concretamente che le imposte richieste per il conferimento non superino quelle applicabili agli altri trasferimenti di proprietà comparabili. La deroga europea vale a tale condizione.

Massime di principio

  • Quando una società riceve immobili mediante conferimento, occorre distinguere l’imposta sul conferimento dalle imposte che colpiscono il trasferimento della proprietà immobiliare: queste ultime possono essere applicate in forza della deroga prevista dall’art. 12 della direttiva 69/335/CEE.
  • Registro, imposte ipotecarie e catastali possono essere dovuti anche se il trasferimento avviene nell’ambito della costituzione o dell’aumento di capitale di una società, purché il trattamento non sia più gravoso di quello previsto per trasferimenti immobiliari similari.
  • L’INVIM, quale imposta sull’eventuale incremento di valore dell’immobile, non è esclusa dalla direttiva 69/335/CEE secondo il principio applicato dalla sentenza.
  • Il giudice deve confrontare il carico fiscale del conferimento con quello gravante su altri trasferimenti di proprietà comparabili: la sola circostanza che il trasferimento avvenga come conferimento societario non determina l’esenzione dalle imposte di trasferimento.

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