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Sentenza

Sentenza n. 493/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - dell’avviso del 3 luglio 2025 prot. n. 0008216/2025, con cui è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva in favore del RTI Castaldo/Maya della procedura di gara per l’affidamento del “servizio di caratterizzazione, movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbie classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell’art.184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dall’impianto di depurazione di Napoli est e dall’impianto di grigliatura di Foce Regi Lagni” - Codice Identificativo Gara (CIG): B6AE291F7D; - del suindicato provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara; - del verbale di gara del 13 giugno 2025, prot. gen. 0007003/2025, con cui è stata proposta l’aggiudicazione della gara al R.T.I. composto dalla società CASTALDO HIGH TECH SPA (mandataria) e dalla società MAYA SRL (mandante), con un punteggio pari a 96.2 punti (di cui punteggio tecnico 67,75); - del verbale di gara del 11 giugno 2025, Prt.G.0006858/2025, con cui sono stati attribuiti i punteggi relativi all’offerta tecnica; - del bando di gara, del disciplinare e del capitolato di appalto, dei verbali di gara, ove e per quanto lesivi, ivi compreso l’atto di approvazione, ove esistente, di cui si ignorano gli estremi ed esatto contenuto, delle analisi chimiche prodotte dal laboratorio ARACE, poste a base degli atti di gara e pubblicate approssimativamente in data 22 maggio 2025, relative alla classificazione del maggior rifiuto da conferire, ovvero il fango (EER 19.08.05); - della nota 15 luglio 2025, prot. n. 0008743/2025, con cui la S.A. ha formalmente respinto l’atto di diffida, trasmesso dal ricorrente R.T.I. in data 11 luglio 2025; - di ogni altro atto o provvedimento, connesso e conseguente, per quanto lesivo della posizione della ricorrente società; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato a seguito della definitiva aggiudicazione, ai sensi e per effetti di cui agli artt.121 e 122 del D.Lgs.n.104/2010; per l'accertamento del diritto del ricorrente R.T.I. all'aggiudicazione dell'appalto, con subentro nell'esecuzione dell’appalto per l’affidamento del servizio di caratterizzazione, movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbie classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell’art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dall’impianto di depurazione di Napoli est e dall’impianto di grigliatura di Foce Regi Lagni; per la condanna dell'Amministrazione intimata a disporre il subentro della ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, nonché, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 104/2010;

Giustizia amministrativa202503672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva al RTI Castaldo High Tech S.p.A./Maya S.r.l. della gara per il servizio di caratterizzazione, movimentazione, trasporto e smaltimento o recupero di fanghi, vaglio e sabbie prodotti da impianti di depurazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il RTI ricorrente, secondo classificato con 92,32 punti, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore del RTI controinteressato, che aveva ottenuto 96,2 punti. Il primo motivo deduceva violazione della lex specialis ed eccesso di potere nell’attribuzione del punteggio massimo per la disponibilità degli impianti: secondo la ricorrente, gli impianti indicati dall’aggiudicataria non sarebbero stati concretamente idonei a ricevere e trattare il principale rifiuto oggetto dell’appalto, costituito da fanghi EER 19.08.05, sulla base della loro composizione chimica. La ricorrente contestava inoltre l’attendibilità dell’analisi del laboratorio ARACE, ritenendola contraddittoria rispetto ad analisi precedenti, e invocava parametri tratti dalla disciplina sull’utilizzazione agronomica dei fanghi. Il secondo motivo deduceva la violazione del punto 2.4 del capitolato, poiché l’aggiudicataria non avrebbe indicato preventivamente soluzioni alternative per eventuali variazioni qualitative dei rifiuti durante l’esecuzione. Il terzo motivo contestava la violazione del punto 16.1 del disciplinare, per l’omessa descrizione dettagliata degli impianti. Il quarto motivo deduceva la violazione del punto 6.2 del capitolato, per la mancata messa a disposizione di contenitori in numero e dimensioni adeguati. La stazione appaltante e l’aggiudicataria hanno sostenuto che le censure introducevano requisiti o parametri non previsti dalla lex specialis e che le clausole invocate riguardavano obblighi di esecuzione, non requisiti di partecipazione o criteri di valutazione.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. Quanto al primo motivo, il TAR ha applicato all’interpretazione della lex specialis i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando che le clausole devono essere coordinate nel loro complesso e che non possono essere introdotti, in via interpretativa, requisiti o criteri di valutazione non espressamente previsti. Dalla lettura coordinata del capitolato e del disciplinare è emerso che l’idoneità degli impianti era collegata al possesso di autorizzazioni ambientali valide e alla tipologia di operazioni offerte, non alla verifica preventiva della composizione chimico-fisica dei fanghi. La lex specialis prevedeva inoltre la gestione, in fase esecutiva, di eventuali variazioni qualitative dei rifiuti mediante la proposizione di soluzioni idonee. La graduazione del punteggio premiava le operazioni di recupero rispetto a trattamento e smaltimento, in coerenza con la gerarchia dei rifiuti, senza subordinare il punteggio alla possibilità di utilizzazione agronomica dei fanghi. Il giudice ha distinto il recupero in senso generale, comprensivo delle operazioni elencate nell’Allegato C alla parte IV del d.lgs. 152/2006, dall’utilizzazione agronomica R10, cui soltanto si riferisce il d.lgs. 99/1992. Anche sotto il profilo tecnico la censura è stata ritenuta infondata: i dati dell’analisi ARACE e quelli dell’analisi precedente non erano comparabili, perché riferiti rispettivamente alla sostanza secca e al campione tal quale, influenzato dall’umidità; non emergeva quindi una palese contraddittorietà idonea a giustificare il sindacato sulla valutazione tecnica della commissione. Il secondo motivo è stato respinto perché il punto 2.4 del capitolato imponeva un obbligo operativo per la fase esecutiva, riferito a eventuali variazioni future e non predeterminabili, e non richiedeva la dettagliata indicazione ex ante delle soluzioni alternative nell’offerta. Il terzo motivo è stato respinto perché il punto 16.1 individuava la sezione documentale dell’offerta tecnica senza imporre un livello minimo di dettaglio né attribuire autonoma rilevanza valutativa alla descrizione degli impianti; i criteri di punteggio erano invece quelli del punto 18 e della relativa tabella. Il quarto motivo è stato respinto perché il punto 6.2 del capitolato individuava un obbligo dell’“Appaltatore”, funzionale a garantire il servizio e soggetto a verifica della stazione appaltante durante l’esecuzione, non un requisito di partecipazione o di valutazione dell’offerta. Sono state conseguentemente respinte anche le domande di declaratoria di inefficacia del contratto, di accertamento del diritto all’aggiudicazione e di subentro. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori, in parti uguali in favore della stazione appaltante e della controinteressata costituita.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    I criteri letterale e sistematico, incluso il coordinamento delle clausole, si applicano all’interpretazione della lex specialis; le singole clausole devono essere lette in funzione del complesso dell’atto.

  • art. 179 d.lgs. 152/2006

    La valorizzazione del recupero nella disciplina di gara è coerente con la gerarchia delle forme di gestione dei rifiuti.

  • art. 183, lett. t, d.lgs. 152/2006

    recupero: “qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale”

    Il recupero è una nozione generale che comprende diverse operazioni, non coincidente con la sola utilizzazione agronomica dei fanghi.

  • Allegato C alla parte IV d.lgs. 152/2006

    L’elenco delle operazioni di recupero comprende, tra le altre, la messa in riserva R13 e il trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia R10.

  • d.lgs. 99/1992

    La disciplina riguarda specificamente l’utilizzazione agronomica dei fanghi, corrispondente all’operazione R10, e non ogni forma di recupero dei rifiuti.

  • art. 29 c.p.a.

    La domanda di annullamento dell’aggiudicazione è stata rigettata.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Il rigetto dell’impugnazione dell’aggiudicazione comporta il rigetto della domanda consequenziale di declaratoria di inefficacia del contratto.

  • art. 124 c.p.a.

    È stata respinta anche la domanda subordinata di subentro o risarcimento connessa all’illegittimità dell’aggiudicazione.

Massime di principio

  • La lex specialis di gara deve essere interpretata secondo i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 c.c., coordinando le clausole tra loro e attribuendo a ciascuna il significato coerente con il complesso della disciplina di gara.
  • In una procedura di gara, non possono essere introdotti in via interpretativa requisiti di partecipazione o criteri di valutazione dell’offerta tecnica non desumibili dal dato testuale e sistematico della lex specialis, soprattutto quando la procedura presenta elevato contenuto tecnico.
  • Quando la lex specialis collega l’idoneità degli impianti al possesso di autorizzazioni ambientali valide e alla tipologia di operazioni autorizzate, la commissione non è tenuta, ai fini dell’attribuzione del punteggio, a svolgere una verifica preventiva ulteriore sulla composizione chimico-fisica variabile dei rifiuti, salvo che tale verifica sia espressamente prevista dalla disciplina di gara.
  • La nozione generale di recupero dei rifiuti non coincide con la sola utilizzazione agronomica dei fanghi: l’operazione R10 costituisce una specifica modalità di recupero, soggetta alla disciplina sull’utilizzazione agronomica, mentre le altre operazioni di recupero restano distinte.
  • Le clausole della lex specialis che impongono all’appaltatore di adottare soluzioni alternative o di utilizzare determinati contenitori per fronteggiare variazioni qualitative dei rifiuti e garantire il servizio disciplinano obblighi della fase esecutiva, non requisiti di partecipazione o criteri di valutazione dell’offerta, se il loro tenore testuale e la loro funzione lo confermano.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneEsecuzione del contratto pubblicoRifiuti
RamiContratti pubbliciAmbiente
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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