Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/05/2022 n. 14646 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento che aveva tassato le somme corrisposte dall'A.S.P. (in transazione) al dirigente come risarcimento per la mancata attivazione della "retribuzione di risultato" prevista dal CCNL (perdita di chance/lesione della professionalità) per l'annualità 2009. La ricorrente ha dedotto: (i) che le somme erano risarcitorie per perdita di chance e non soggette a tassazione (o comunque assoggettabili a tassazione separata ex art. 17 TUIR); (ii) nullità dell'avviso per carenza del contraddittorio preventivo; (iii) mancata indicazione da parte dell'Agenzia della fonte degli importi soggetti a tassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso in via principale. Ha respinto l'eccezione di nullità dell'avviso per carenza di contraddittorio preventivo (riconoscendo che l'accertamento era 'a tavolino' basato su atti/processi in possesso dell'Ufficio). Sul punto di merito ha ritenuto erronea la qualificazione operata dalla CTR (che aveva considerato le somme retributive e quindi imponibili ai sensi dell'art.6 T.U.I.R., comma 2). La Corte ha affermato che le somme transatte hanno natura di risarcimento per danno da perdita di chance (danno emergente) e, pertanto, non costituiscono reddito imponibile ai fini IRPEF. Il terzo motivo è stato assorbito. Sentenza di accoglimento del ricorso; spese del merito compensate; l'Agenzia condannata alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 6, comma 2 (T.U.I.R.)

    "I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (...)"

    La norma impone che i risarcimenti costituiscono reddito imponibile solo se mirano a reintegrare una perdita di redditi (lucro cessante). Se il risarcimento ha funzione di riparare un danno emergente (es. perdita di chance di progressione di carriera) non ha natura reddituale e non è soggetto a IRPEF.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 51 (T.U.I.R.)

    Norma generale sui redditi di lavoro dipendente: rileva quando la somma ha natura essenzialmente retributiva. Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che la somma non fosse retributiva ma risarcitoria (danno emergente), perciò non ricadente nell'art. 51 come fonte autonoma di imponibilità.

  • T.U.I.R., art. 17, comma 1, lett. b

    Richiamato dalla ricorrente come possibile disciplina di tassazione separata per somme percepite in anni diversi da quelli di competenza; la Corte ha però deciso la non imponibilità per natura risarcitoria, rendendo irrilevante l'eventuale applicazione dell'art.17.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 12; L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e 8

    Rilevano in tema di contraddittorio preventivo: la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il preventivo contraddittorio è obbligatorio nelle ipotesi di accesso/ispezione/verifica nei locali operativi del contribuente; non si applica agli "accertamenti a tavolino" fondati su atti e notizie già in possesso dell'Ufficio.

  • Codice di procedura civile, art. 384 c.p.c., comma 2

    Consente alla Corte di legittimità, se non necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito la controversia; la Corte l'ha applicata per decidere la causa senza rinvio.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., n. 3

    Articolo richiamato come uno dei motivi di cassazione (violazione e falsa applicazione di norma), che ha trovato accoglimento quanto alla errata qualificazione giuridica delle somme da parte della CTR.

Massime di principio

  • Le somme corrisposte a titolo di risarcimento sono imponibili solo se hanno la funzione di reintegrare una perdita di redditi (lucro cessante). Se risarciscono un danno emergente, come la perdita di una "chance" di progressione professionale, non costituiscono reddito imponibile.
  • La qualificazione fiscale dipende dalla natura giuridica del danno accertata dal giudice del lavoro o desumibile dall'accordo/transazione: l'uso del CCNL per quantificare l'ammontare non trasforma automaticamente la natura risarcitoria in natura retributiva.
  • La dicitura nell'atto transattivo che indica la finalità risarcitoria (ad es. "risarcimento per mancato accesso alla retribuzione di risultato") è elemento significativo per escludere la tassazione come reddito di lavoro.
  • Il contraddittorio preventivo obbligatorio si applica alle attività dell'Amministrazione che comportano accesso/ispezione/verifica nei locali del soggetto; non è richiesto per accertamenti effettuati a tavolino sulla base di atti/processi già in possesso dell'Ufficio.
  • In casi analoghi l'Ufficio deve dimostrare che le somme sono effettivamente dirette a reintegrare una perdita di redditi (e non a riparare un danno emergente): l'onere probatorio grava sull'Amministrazione quando contesta la natura risarcitoria.
  • Se la causa è decidibile senza ulteriori accertamenti di fatto, il giudice (anche di legittimità) può decidere nel merito senza rinvio ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.