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Sentenza

Sentenza n. 1125/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500987

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, comunicato con nota del Comando Generale della Guardia di Finanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, finanziere scelto già assegnato temporaneamente a una sede diversa da quella di titolarità per assistere i propri figli minori, aveva chiesto il trasferimento temporaneo presso una sede prossima al fratello, riconosciuto disabile grave e indicato quale persona assistita. La domanda era motivata dalla gravità delle condizioni del fratello e della figlia minore di quest’ultimo, anch’essa affetta da gravissima disabilità, dall’abbandono del nucleo familiare da parte della moglie del fratello, dalle condizioni di salute dei genitori ultrasessantacinquenni e dall’asserita indispensabilità dell’assistenza prestata dal ricorrente. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza richiamando il rilevante deficit di organico presso la sede di provenienza, qualificata come disagiata e di difficile ripianamento, l’esubero complessivo di personale presso la sede richiesta, l’assenza di dichiarazioni sostitutive sull’impossibilità di assistenza da parte degli altri familiari e una situazione di potenziale incompatibilità ambientale connessa all’attività professionale di una familiare del militare. Il ricorrente ha dedotto difetto e carenza di motivazione, erroneità dei presupposti, omessa valutazione delle osservazioni e della documentazione prodotta, contraddittorietà e irragionevolezza, violazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992, difetto di istruttoria e mancato bilanciamento tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione e il diritto all’assistenza del disabile. Ha inoltre sostenuto che l’inciso “ove possibile” consentirebbe il diniego soltanto in presenza di esigenze organizzative concrete, attuali e insuperabili.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati i motivi dedotti. Ha affermato che l’assegnazione temporanea prevista dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992, nel pubblico impiego non privatizzato e in particolare nell’ordinamento militare, richiede il bilanciamento tra l’interesse all’assistenza del disabile, le esigenze organizzative dell’Amministrazione e la disponibilità presso la sede richiesta di una collocazione compatibile con ruolo e grado del militare, ai fini del suo proficuo utilizzo. Il relativo potere è discrezionale e il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di palese illogicità, sproporzionalità o contraddittorietà. Il diniego è stato ritenuto congruamente motivato perché fondato su plurime ragioni concorrenti: il rilevante deficit di effettivi nella sede di appartenenza, l’incremento dei compiti istituzionali connesso all’operatività dell’hotspot, l’esubero di personale nella sede richiesta e la potenziale incompatibilità ambientale. Il giudice ha ritenuto che tali motivazioni fossero specifiche e non meramente generiche e che l’Amministrazione avesse considerato anche la presenza di altri familiari del disabile nel luogo di domicilio, quale elemento rilevante nel bilanciamento degli interessi. Le censure relative all’omessa valutazione della documentazione, al difetto di istruttoria, alla violazione dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 e alla contraddittorietà sono state pertanto respinte. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    La disposizione non attribuisce un diritto assoluto al trasferimento, ma impone il bilanciamento tra l’esigenza di assistenza del disabile e gli interessi organizzativi dell’Amministrazione; l’assegnazione è possibile solo se presso la sede richiesta esiste una collocazione compatibile con il ruolo e il grado del dipendente e idonea al suo proficuo utilizzo.

  • art. 981, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010

    oltre al bilanciamento con le esigenze organizzative dell’Amministrazione

    Nell’ordinamento militare la disciplina speciale richiede, oltre al bilanciamento con le esigenze organizzative, la verifica della disponibilità presso la sede richiesta di una collocazione compatibile con ruolo e grado del militare.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Sono stati invocati dal ricorrente in relazione alla partecipazione procedimentale e alla mancata considerazione delle osservazioni presentate, ma il giudice ha ritenuto infondate le relative censure.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito delle memorie difensive in vista dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego non privatizzato, e in particolare nell’ordinamento militare, il trasferimento temporaneo richiesto ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 non costituisce un diritto assoluto: la sua concessione presuppone il bilanciamento tra l’esigenza di assistenza del disabile, le esigenze organizzative e di servizio dell’Amministrazione e la disponibilità, presso la sede richiesta, di una posizione compatibile con il ruolo e il grado del dipendente.
  • L’inciso “ove possibile” contenuto nell’art. 33, comma 5, l. 104/1992 implica che l’assegnazione può essere disposta solo entro i limiti delle posizioni organiche disponibili e del proficuo impiego del dipendente nella sede di destinazione.
  • Il diniego di trasferimento ex art. 33, comma 5, l. 104/1992 è legittimo quando espone in modo specifico e concorrente il deficit di organico nella sede di provenienza, l’eventuale esubero nella sede richiesta e ogni ulteriore concreta ragione organizzativa o di opportunità idonea a incidere sul regolare svolgimento dei compiti istituzionali.
  • Nelle controversie relative ai trasferimenti per assistenza a familiari disabili, la presenza di altri familiari presso il luogo di domicilio della persona assistita costituisce un elemento valutabile dall’Amministrazione nell’ambito del bilanciamento complessivo degli interessi, senza che ciò comporti automaticamente l’obbligo di negare o concedere il trasferimento.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali dell’Amministrazione militare in materia di trasferimenti per assistenza familiare resta circoscritto ai casi di manifesta illogicità, sproporzionalità o contraddittorietà.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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