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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24298/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e la mancanza di motivazione sugli aumenti per la continuazione. La difesa rilevava che l'imputato aveva effettuato offerte risarcitorie (13.8.2020 e 7.10.2020), una dichiarazione di integrale risarcimento (8.10.2020) e la remissione della querela (26.10.2020), atti che, secondo il ricorrente, erano intervenuti prima dell'effettivo svolgimento del giudizio e pertanto avrebbero dovuto essere valutati ai fini dell'attenuante e per la prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante e per l'esclusione della recidiva; inoltre si censurava la mancata motivazione sull'aumento di pena per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che molte delle censure fossero manifestamente infondate o precluse perché non specificamente dedotte in appello: in particolare non risultava che nei motivi d'appello fosse stata formalmente chiesta la valutazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen., perciò la questione non poteva essere esaminata in Cassazione; le doglianze sulla recidiva erano generiche e prive di specificità; la Corte territoriale aveva motivato la valutazione di equivalenza tra attenuanti e aggravanti e la decisione non risultava arbitraria; non erano state sollevate in appello censure sugli aumenti per continuazione, pertanto anche tale tema era precluso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che l'offerta risarcitoria intervenuta nel corso del giudizio non potesse essere valorizzata ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6; inoltre la questione non era stata specificamente dedotta in appello e quindi era preclusa in Cassazione.

  • art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

    Principio di preclusione: la Corte di legittimità non può affrontare in Cassazione questioni che non siano state devolute in appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.

  • art. 23 comma 8 del DL 137/2020

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; qui il PG ha trasmesso la propria conclusione ai sensi di tale disposizione.

  • art. 591 comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede che la Cassazione possa rilevare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi; la Corte ha richiamato questo principio per sostenere l'inammissibilità delle doglianze generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento di somme a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento di Euro 3.000 ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • Affinché una circostanza attenuante collegata a riparazione del danno sia valutata, è fondamentale dimostrare che gli atti riparatori siano intervenuti prima dell'evento processuale rilevante; se le offerte o le remissioni avvengono nel corso del giudizio la loro valutazione ai fini dell'art. 62 n. 6 puo' essere esclusa.
  • Questioni non sollevate con specificità in appello sono precluse in sede di Cassazione. Pertanto la strategia difensiva in appello deve formulare richieste e motivazioni chiare e puntuali per preservare i profili per il giudizio di legittimità.
  • La deduzione generica di fatti o censure processuali (es. esclusione della recidiva senza riferimento a prove o argomentazioni puntuali) non è sufficiente: per ottenere l'esclusione della recidiva occorre intervenire con argomentazioni e documentazione specifica che dimostrino l'irrilevanza dei precedenti rispetto alla pericolosità attuale.
  • Il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti operato dalla Corte di merito è sindacabile in Cassazione soltanto in presenza di arbitrarietà o illogicità manifesta; una motivazione congrua e coerente sul punto rende la decisione non censurabile.
  • Le doglianze sulla quantificazione della pena o sugli aumenti (es. per continuazione) devono essere sollevate nel grado di appello per non essere precluse; omissioni su questo punto impediscono la successiva impugnazione in Cassazione.

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