Cassazione Penale, Sentenza n. 36440/2024 del 30/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la pronuncia che ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione verso l'Ucraina per il reato di violazione delle norme di sicurezza stradale con decesso (fatto del 30/12/2021). Il ricorrente ha lamentato: 1) rischio grave per la vita e per l'incolumità, nonché trattamenti incompatibili con i diritti fondamentali in caso di consegna (richiamando cause ostative ex artt. 705, comma 2, lett. a) e c), e 698 c.p.p.), anche per l'aggravarsi del conflitto e per il rischio di arruolamento obbligatorio sotto la legge marziale; 2) violazione del diritto di difesa per mancata notifica al difensore dell'atto restrittivo (art. 705 lett. b)).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia correttamente valutato le informazioni specifiche fornite dall'autorità ucraina (tra cui l'indicazione di un istituto di detenzione ubicato nella parte occidentale del Paese, non direttamente interessata dai combattimenti, con condizioni compatibili con gli standard CEDU e la giurisprudenza nazionale), e le rassicurazioni circa il rispetto del diritto a un processo equo e della difesa. Ha osservato che l'ECtHR non aveva adottato misure provvisorie dopo le informazioni fornite dall'Ucraina e che le doglianze del ricorrente erano generiche o introdotte tardivamente (per es., il rischio di mobilitazione sotto legge marziale non era stato dedotto in appello). Quanto alla presunta omissione di notifica al difensore, la Cassazione ha considerato che la procedura e le informazioni fornite (anche sulla revisione entro 48 ore in caso di consegna) garantivano il carattere provvisorio della misura e il diritto di difesa. Perciò il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e la cancelleria curerà gli adempimenti previsti (art. 203 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a) e c)
Norma che prevede le cause ostative all'estradizione; la Corte ha valutato che, alla luce delle informazioni individuali e delle rassicurazioni fornite dallo Stato richiedente, non risultano sussistere cause ostative attinenti a rischio di trattamenti incompatibili con i diritti fondamentali.
art. 705 c.p.p., lett. b)
Prevede obblighi informativi e garanzie procedurali; la Corte ha ritenuto che le informazioni fornite circa la procedura ucraina (revisione della custodia entro 48 ore con partecipazione del difensore) escludono la violazione del diritto di difesa dedotta dal ricorrente.
art. 698 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione contraddittoria; la Cassazione ha ritenuto la motivazione di merito coerente e adeguata nella valutazione delle garanzie offerte.
art. 616 c.p.p.
Dispositivo che disciplina le spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616.
art. 203 disp. att. c.p.p.
Disposizioni attuative relative agli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; la Corte ha disposto che la cancelleria curi tali adempimenti.
art. 6 CEDU (diritto ad un processo equo)
Richiamato nelle rassicurazioni dello Stato richiedente circa il rispetto del giusto processo; la Corte ha ritenuto le garanzie fornite sufficienti a escludere un concreto rischio di violazione di tale diritto.
art. 39 del Regolamento (Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)
Richiamato per segnalare che l'ECtHR non aveva disposto misure provvisorie dopo le informazioni ricevute dall'Ucraina; ciò è stato assunto come elemento a supporto dell'affermazione che la situazione delle istituzioni carcerarie fosse sotto controllo.
Massime di principio
- Le affermazioni generiche sul rischio derivante da conflitti armati non sono sufficienti: il giudice valuta elementi concreti, specifici e aggiornati relativi alla situazione individuale del detenuto.
- Le rassicurazioni formalizzate dallo Stato richiedente (es. indicazione dell'istituto di detenzione e descrizione delle condizioni) possono neutralizzare le cause ostative all'estradizione se risultano credibili e coerenti con standard CEDU.
- Se l'estradizione comporta detenzione immediata, il rischio di mobilitazione o divieto di espatrio per conscrizione perde rilevanza pratica salvo elementi che dimostrino il contrario in modo puntuale.
- Questioni procedurali (come la mancata notifica al difensore) vanno valutate alla luce delle garanzie previste dal sistema processuale dello Stato richiedente; procedure che prevedono revisione rapida con partecipazione del difensore attenuano il profilo di illegittimità.
- Argomentazioni non sollevate nelle fasi di merito possono essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità; è importante dedurre tempestivamente tutti gli elementi di fatto e di diritto.
- Il giudice nazionale dà rilievo anche all'assenza di misure provvisorie da parte della Corte EDU dopo le informazioni fornite dallo Stato richiedente, considerandolo elemento utile per la valutazione complessiva del rischio.
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