Cassazione Penale, Ordinanza n. 29657/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del 1 luglio 2025 del Tribunale di Palermo, ma è stato ritenuto inammissibile perché sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il ricorso è inammissibile quando i motivi sono sottoscritti da un avvocato non iscritto nello speciale albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, senza che rilevi la conversione dell'appello in ricorso. Inoltre, verificato che non vi erano elementi per escludere la colpa della parte nella causa di inammissibilità, ha applicato la conseguente condanna alle spese e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato perché sottoscritto da un difensore privo dell'abilitazione al patrocinio in cassazione. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per ritenere che la parte avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata per il presupposto dell'assenza di colpa quale condizione per escludere la sanzione economica conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi sono sottoscritti da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- La regola sull'inammissibilità per difetto di abilitazione del difensore si applica anche quando l'impugnazione sia derivata dalla conversione di un appello in ricorso per cassazione.
- La conversione dell'appello in ricorso non sana la mancanza di legittimazione del difensore al patrocinio in cassazione, né consente di eludere i requisiti formali previsti per il ricorso esatto.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità.
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