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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14387/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra il reato di tentata estorsione commesso il 17/01/2024 e la rapina impropria del 23/01/2025. Il ricorrente sosteneva che i due fatti erano legati dalla medesima finalità di procacciarsi risorse per la sopravvivenza e dalla sua condizione socio-economica (eccessiva povertà/tossicodipendenza), che avrebbe dimostrato una programmazione unitaria; inoltre chiedeva che non si tenesse conto di dichiarazioni rese nel primo processo perché riferite all'esercizio del diritto di difesa. Il motivo formale di impugnazione invocava violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico, rivalutativo e manifestamente infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente motivato il diniego del riconoscimento della continuazione: i due episodi hanno diversa genesi (uno collegato a vicenda personale, l'altro compiuto in un supermercato come scelta estemporanea), sono separati da un anno e avvenuti in luoghi diversi, elementi che rendono non plausibile una preventiva programmazione unitaria. La Corte ha ribadito che il mero proposito di procurarsi denaro o lo stile di vita (anche derivante da condizioni socio-economiche o tossicodipendenza) non sostituisce la necessaria prova di una deliberazione antecedente, almeno nelle linee essenziali, e che il giudice dell'esecuzione non può contraddire accertamenti di fatto contenuti in sentenze irrevocabili. Per questi motivi la decisione del giudice dell'esecuzione è stata ritenuta adeguatamente motivata e non viziata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; ordinata annotazione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; richiede la verifica della preventiva e unitaria programmazione dei reati e prevede che il giudice valuti specifici indicatori (distanza cronologica, modalità, sistematicità, omogeneità delle violazioni, stato di tossicodipendenza, ecc.).

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    Concetto di medesimo disegno criminoso: i reati devono essere stati concepiti unitariamente dall'autore già al momento della commissione del primo fatto, almeno nelle linee essenziali.

  • legge 21 febbraio 2006, n. 49

    Modifica dell'art. 671 c.p.p.: impone al giudice di considerare, tra gli elementi, lo stato di tossicodipendenza al fine di verificare se abbia influenzato la commissione delle condotte, senza tuttavia sostituire la necessaria prova della preventiva programmazione unitaria.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Causa di ricorso in cassazione per vizio di motivazione; invocata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione adeguata.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali: il provvedimento contiene l'avvertimento di omettere i dati identificativi in caso di diffusione pubblica.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per la condanna alle spese e al mancato riconoscimento di esenzione dalla condanna pecuniaria per inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede la prova che i reati siano stati programmati unitariamente già al momento del primo fatto, almeno nelle linee essenziali; non è sufficiente la mera contiguità spazio-temporale.
  • Indicatori rilevanti per valutare la continuazione: omogeneità delle fattispecie e del bene giuridico offeso, contiguità spazio-temporale, modalità e sistematicità della condotta, abitudini di vita programmate, e ogni elemento esterno significativo che indichi una pianificazione precedentemente alla prima azione.
  • La condizione socio-economica o il proposito di procurarsi denaro illecitamente (inclusa la tossicodipendenza) possono essere considerati ma non sostituiscono la necessaria prova di una deliberazione preventiva; un mero piano generico di acquisire risorse non integra il medesimo disegno criminoso.
  • Il giudice dell'esecuzione è vincolato dagli accertamenti di fatto contenuti in sentenze irrevocabili e non può riformularli in senso contrastante; le valutazioni che si limitano a rivalutare i fatti senza mettere in luce errori giuridici o vizi motivazionali sono inammissibili in cassazione.
  • Le impugnazioni per cassazione contro valutazioni ivi concernenti l'esistenza della continuazione sono frequentemente dichiarate inammissibili se risultano generiche o tendono a una semplice rinnovazione della valutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito.

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