Ordinanza n. 5606/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l'annullamento -previa tutela cautelare - -del provvedimento dell’Ambasciata d’ Italia a Dhaka di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato stagionale del 12/5/2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati l’11\3\2026 • Perl l’annullamento - previa tutela cautelare - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato P-MS/L/Q/2023/101016 emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 6/2/2025notificato in data 9/1/2026. • L’accertamento del diritto di accesso agli atti del ricorrente e, per l'effetto, l’esibizione a mezzo pec dei seguenti atti e documenti: tutti i dati reddituali presenti nelle asseverazioni; tutti i dati reddituali contenuti nell’estratto della domanda Flussi; copia del parere del'Ispettorato del lavoro; tutta la documentazione relativa al parere dell’Ispettorato del Lavoro; le notifiche del preavviso di revoca e del provvedimento di revoca al datore di lavoro e al lavoratore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per lavoro subordinato stagionale e, con motivi aggiunti, revoca del nulla osta al lavoro subordinato emessa dallo Sportello Unico Immigrazione di Massa Carrara
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato stagionale adottato dall’Ambasciata d’Italia a Dhaka il 12 maggio 2024, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Con motivi aggiunti ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato emessa dallo Sportello Unico Immigrazione di Massa Carrara il 6 febbraio 2025 e notificata il 9 gennaio 2026, chiedendo inoltre l’accertamento del diritto di accesso a specifici atti e dati relativi alle asseverazioni, alla domanda Flussi, al parere dell’Ispettorato del lavoro e alle notifiche del preavviso e del provvedimento di revoca. Dopo il passaggio in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio seri dubbi sulla competenza territoriale del TAR Lazio, ritenendo astrattamente competente il TAR Toscana, sede giudiziaria collegata all’amministrazione che ha adottato la revoca del nulla osta. Il dubbio è fondato sull’orientamento secondo cui il diniego del visto è connesso per accessorietà alla revoca del nulla osta e sul principio del simultaneus processus, poiché i due provvedimenti si inseriscono in una procedura sostanzialmente unitaria diretta al rilascio del titolo richiesto dallo straniero.
La decisione
Il TAR Lazio non ha deciso nel merito né sulle domande cautelari né sulla domanda di accesso. Ha rilevato d’ufficio la possibile incompetenza territoriale in relazione ai motivi aggiunti concernenti la revoca del nulla osta adottata dallo Sportello Unico Immigrazione di Massa Carrara. Richiamando l’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., il Collegio ha osservato che la competenza relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae quella relativa agli atti presupposti, salvo gli atti normativi o generali. Ha inoltre ritenuto che, in applicazione del principio del simultaneus processus, la competenza del TAR Toscana sul provvedimento di revoca del nulla osta potrebbe attrarre anche quella sul diniego del visto, considerato il collegamento funzionale tra i provvedimenti e l’unitarietà sostanziale della procedura. Il Collegio ha assegnato alle parti trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione della competenza e ha rinviato la causa alla camera di consiglio del 12 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 13, comma 4-bis c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.
La competenza territoriale relativa al provvedimento principale può attrarre quella relativa agli atti presupposti, con esclusione degli atti normativi o generali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando sono impugnati provvedimenti adottati da amministrazioni territorialmente collocate in ambiti diversi, la competenza territoriale relativa al provvedimento dal quale deriva l’interesse a ricorrere può attrarre quella relativa agli atti presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., salvo che questi siano atti normativi o generali.
- Il provvedimento di diniego del visto per lavoro può essere considerato connesso per accessorietà al provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro adottato dallo Sportello Unico Immigrazione, quando entrambi si inseriscono nella procedura unitaria diretta al rilascio del titolo richiesto dallo straniero.
- In applicazione del principio del simultaneus processus, la competenza territoriale relativa alla revoca del nulla osta al lavoro può attrarre anche quella relativa all’impugnazione del diniego del visto, ove i due provvedimenti siano funzionalmente collegati e appartengano a una procedura sostanzialmente unitaria.
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