Ordinanza n. 2882/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione II Lavoro n. -OMISSIS- pubblicata in pari data, pure confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma - Sezione IV Lavoro n. -OMISSIS- pubblicata il 29.12.2021 e rimasta inoppugnata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato civile relativo al pagamento dell'indennizzo ex l. n. 210/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza a una sentenza del Tribunale civile di Roma, Sezione lavoro, confermata dalla Corte d’Appello di Roma e rimasta inoppugnata, con la quale era stato riconosciuto il diritto a percepire l’indennizzo previsto dall’art. 1, comma 1, della l. n. 210/1992, con decorrenza indicata nella sentenza, oltre agli interessi legali secondo le modalità ivi stabilite. Ha dedotto che il Ministero della Salute non avrebbe spontaneamente eseguito integralmente il giudicato e che, anche a seguito di provvedimenti del giudice dell’esecuzione civile, avrebbe ricevuto soltanto parte delle somme dovute. Ha quindi chiesto il pagamento dell’indennizzo vitalizio e dell’indennizzo integrativo annuale previsto dall’art. 2, comma 2, della l. n. 210/1992. Il Ministero ha contestato l’entità del credito, rappresentando di avere già corrisposto somme complessivamente superiori a quelle risultanti dai propri conteggi e prospettando il rischio di un’indebita percezione, nonché la possibile compensazione mediante apertura di un ruolo di spesa fissa postdatato. La controversia richiede pertanto la ricostruzione contabile del contenuto del giudicato, delle somme effettivamente erogate e dell’eventuale residuo ancora dovuto, distinguendo i diversi titoli indennitari.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, nell’ottemperanza a un giudicato civile, il giudice amministrativo deve attenersi esattamente al contenuto della condanna pronunciata dal giudice ordinario, senza modificarne l’oggetto o estenderne la portata. Non ha ancora definito il quantum dovuto, poiché le allegazioni delle parti risultano divergenti e la documentazione deve essere analiticamente verificata. Ha quindi disposto un’attività istruttoria mediante nomina di un CTU, individuato nel Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma o in un suo delegato. Al CTU è stato affidato il compito di determinare: l’ammontare dell’indennizzo ex art. 1, comma 1, l. n. 210/1992 e dei relativi interessi secondo il giudicato; le somme già erogate, specificandone il titolo; l’eventuale residuo dovuto, distinguendo tra indennizzo principale e indennizzo integrativo ex art. 2, comma 2. Sono stati fissati i termini per il deposito della documentazione delle parti, per le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e per il deposito della relazione finale. L’acconto sul compenso del CTU, quantificato in euro 1.500, è stato posto provvisoriamente a carico del Ministero della Salute. L’udienza camerale è stata fissata al 9 giugno 2026. Il giudizio non è stato definito nel merito.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, l. n. 210/1992
"indennizzo di cui all'art. 1 comma 1 della legge n. 210/1992"
Costituisce il titolo dell’indennizzo riconosciuto dal giudicato civile e la base per il calcolo delle somme dovute e degli interessi.
art. 2, comma 2, l. n. 210/1992
"in misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo dovuto ai sensi del comma 1"
È il titolo dell’indennizzo integrativo richiesto dal ricorrente e da distinguere contabilmente dall’indennizzo principale.
art. 2, comma 7, l. n. 210/1992
È richiamato tra i possibili titoli delle somme già erogate, quale indennizzo aggiuntivo per doppia patologia, da verificare nella ricostruzione contabile.
l. n. 229/2005
È richiamata tra gli eventuali ulteriori titoli delle somme corrisposte dal Ministero, da individuare e quantificare mediante l’istruttoria.
art. 67, comma 3, c.p.a.
Disciplina i termini assegnati per la trasmissione dello schema di relazione del CTU, le osservazioni dei consulenti tecnici di parte e il deposito della relazione finale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile, il giudice amministrativo deve eseguire esattamente il comando contenuto nella pronuncia del giudice ordinario, senza modificarne, ampliarne o ridurne l’oggetto.
- Quando le parti formulano conteggi divergenti sulle somme dovute in esecuzione del giudicato e la documentazione non consente di determinare immediatamente il quantum, il giudice dell’ottemperanza può disporre una consulenza tecnica d’ufficio contabile.
- Nella ricostruzione dell’obbligazione pecuniaria derivante dal giudicato devono essere distinti il titolo, la decorrenza e gli interessi delle somme riconosciute, nonché le somme già corrisposte a diverso titolo, al fine di individuare l’eventuale residuo effettivamente dovuto.
- La consulenza tecnica disposta nel giudizio di ottemperanza può essere finalizzata non a riesaminare il diritto riconosciuto dal giudicato, ma esclusivamente a quantificare il credito secondo i criteri stabiliti nella pronuncia da eseguire.
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