Sentenza n. 1004/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’accertamento, del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. sull’istanza presentata dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il rilascio e il ritiro del permesso di soggiorno avessero integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale azionato. Le spese sono state compensate tra le parti; il contributo unificato è stato posto a carico del Ministero dell’Interno. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio, l’amministrazione ha rappresentato che il ricorrente aveva ritirato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, con validità indicata negli atti. La circostanza è stata confermata dalla difesa del ricorrente in udienza.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per una sopravvenienza, l’interesse sostanziale fatto valere con il ricorso risulta integralmente soddisfatto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte, quando ciò sia necessario a tutelarne i diritti o la dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta il provvedimento richiesto e l’interesse sostanziale del ricorrente risulta integralmente soddisfatto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere presuppone una sopravvenienza satisfattiva intervenuta durante il giudizio, tale da eliminare l’utilità concreta di una decisione sull’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- La compensazione delle spese può essere disposta anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, fermo restando che il contributo unificato può essere posto a carico dell’amministrazione resistente.
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