Cassazione Penale, Sentenza n. 20935/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (anni 2 e mesi 6) e l'imposizione di una cauzione di €2.500, applicata con decreto del Tribunale di Catania. Il ricorso per cassazione deduce: (1) erronea applicazione della legge penale e carenza della motivazione circa l'attualità della pericolosità sociale, considerando l'ampio periodo di detenzione dal 2016 e l'impossibilità di svolgere attività lavorativa; (2) vizio perché la Corte d'appello avrebbe motivato il provvedimento unicamente con riferimento al procedimento penale in corso e non definitivo; (3) carenza di motivazione in ordine alla richiesta di riduzione della cauzione.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché propone doglianze non consentite in questa sede (richiedevano una rivalutazione di merito e non la denuncia di una violazione di legge). Ha ritenuto la motivazione del decreto impugnato completa e congrua: la Corte d'appello ha richiamato elementi sintomatici dell'appartenenza del proposto alla 'famiglia calatina' e la condanna in primo grado per associazione mafiosa e estorsioni, applicando la presunzione semplice di persistenza del vincolo associativo, non ravvisando elementi pregnanti di recesso. Quanto alla cauzione, il giudice ha ricordato che l'imposizione è congruamente motivata e che la sua impugnabilità è esclusa per la tassatività dell'art. 568, comma 1, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, comma 1, lett. a); art. 10, comma 3; art. 27, comma 2; art. 31, comma 1
L'art. 4 è stato richiamato per individuare elementi sintomatici di appartenenza mafiosa; l'art. 10, comma 3 (richiamato anche dall'art. 27, comma 2) è interpretato nel senso che il ricorso per cassazione contro il decreto della Corte d'appello in materia di misure di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge (quindi non per semplice riconsiderazione del merito). L'art. 31, comma 1 disciplina l'imposizione della cauzione nella misura di prevenzione, che qui è stata ritenuta congruamente motivata.
art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Principio di tassatività: non tutte le decisioni nel procedimento di prevenzione sono soggette a gravame; la disciplina esclude l'impugnabilità della misura della cauzione imposta nell'ambito della prevenzione, per cui il ricorso su tale punto è inammissibile.
Massime di principio
- In sede di cassazione nei procedimenti di prevenzione sono ammesse solo le doglianze per violazione di legge o per motivazione inesistente o meramente apparente; non è consentita la rinnovata valutazione del merito o la semplice censura della logica motivazionale dei giudici di merito.
- La motivazione è sufficiente se è completa e congrua, ossia se illustra le ragioni che hanno portato il giudice a ritenere persistenza della pericolosità sociale; solo la totale assenza o l'apparenza della motivazione (priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza) giustificano l'intervento della Cassazione.
- La persistenza del vincolo associativo mafioso può essere desunta, anche mediante presunzione semplice, da precedenti condanne e dalle modalità della partecipazione: la difesa che prospetta elementi di cambiamento deve fornire pregnanti prove per superare tale presunzione.
- Le doglianze fondate su elementi fattuali come il tempo intercorso dalla detenzione o l'incapacità di lavorare sono questioni di merito e, salvo profonda carenza motivazionale del provvedimento impugnato, non sono rilevabili in Cassazione.
- L'imposizione della cauzione nell'ambito delle misure di prevenzione è in molti casi non impugnabile per effetto del principio di tassatività dell'art. 568 c.p.p.; le contestazioni su tale punto sono spesso inammissibili in Cassazione.
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