Sentenza del 14/01/2022 n. 1026 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di classamento dell'area adibita a cava come categoria D/1 (opifici industriali) del catasto urbano con attribuzione di rendita; la contribuente aveva chiesto l'inclusione dell'area nel catasto terreni (R.D. n. 1572/1931, art. 18) sostenendo l'illegittimo accatastamento urbano. L'Agenzia sosteneva invece che le aree adibite a cave, pur escluse dalla stima fondiaria, non siano automaticamente esenti e che per tributi come ICI/IMU vada valutata la potenzialità edificatoria e il valore venale, non la sola rendita catastale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. La Corte ha ritenuto che le cave siano escluse dalla stima fondiaria ai sensi dell'art. 18 R.D. 1572/1931 (quindi l'iscrizione nel catasto terreni e la rendita risultante non esprimono necessariamente la reale e giuridica destinazione estrattiva) ma che, ai fini dell'imposizione patrimoniale (ICI/IMU e analoghi), rilevi la potenzialità edificatoria dell'area e la sua valutazione secondo il valore venale (D.P.R. n. 131/1986, art. 52). Ne consegue che il giudice d'appello aveva errato nell'escludere l'imposizione; le spese dei gradi di merito sono compensate e la resistente (la società) è condannata al rimborso delle spese di Cassazione, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, art. 18
Esclude le cave dalla stima fondiaria per la determinazione del reddito dominicale: ciò significa che la rendita catastale derivante da una iscrizione nei registri dei terreni non corrisponde necessariamente al reddito effettivo di un'area adibita a cava e non impedisce l'iscrizione catastale per identificazione.
R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (conv. L. 11 agosto 1939, n. 1249), art. 5
Definisce unità immobiliare ogni parte di immobile atta a produrre reddito proprio; usata per argomentare che rileva la potenzialità di autonomia funzionale e reddituale dell'area ai fini di inventariazione e imposizione.
D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2
Definisce unità immobiliare come porzione di fabbricato o area che presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale nello stato in cui si trova: sostiene la nozione rilevante per tassazione delle aree anche se scoperte.
D.P.R. 23 maggio 1982/ (o D.P.R. n. 131 del 1986), art. 52
Stabilisce i criteri di determinazione della base imponibile per aree fabbricabili: dove la rendita catastale non è idonea (es. cave) si deve usare il valore venale in comune commercio (comma 1), non il metodo automatico basato sulla rendita (comma 4).
D.Lgs. 30 dicembre 2002, n. 344, art. 55
Classifica i redditi derivanti dallo sfruttamento di miniere e cave come redditi di impresa, implicando tassazione basata sul reddito effettivo e non sulle risultanze degli estimi catastali.
D.Lgs. n. 504/1992
Norme richiamate con riguardo al presupposto impositivo (ICI e simili) e alla necessità di valutare la suscettibilità edificatoria dell'area per determinare la base imponibile.
R.D. 6 dicembre 1923, n. 2722, art. 1
Conferma la sottrazione di miniere, cave e simili all'applicazione dell'imposta sui terreni purché censite nel relativo catasto, ribadendo la specificità normativa delle aree estrattive.
Massime di principio
- L'esclusione delle cave dalla stima fondiaria (R.D. 1572/1931, art. 18) non implica automatica esenzione dall'imposizione patrimoniale: la rendita catastale risultante non esprime sempre la reale capacità reddituale di un'area adibita a cava.
- Per tributi patrimoniali (ICI/IMU e analoghi) la base imponibile di aree adibite a cave va determinata guardando alla loro potenzialità edificatoria e, se la rendita catastale è inattuale o inidonea, al valore venale in comune commercio (D.P.R. art. 52).
- La qualificazione urbanistica (destinazione d'uso e suscettibilità edificatoria, anche limitata a fabbricati strumentali) è cruciale: se l'area è urbanisticamente edificabile è assoggettabile a imposizione come area edificabile.
- La semplice iscrizione dell'area nel catasto terreni o la sua rendita catastale non può essere usata meccanicamente per escludere l'imposizione quando la reale destinazione e il regime tributario richiedono una valutazione economica differente.
- Il giudice non può introdurre esenzioni non previste dalla legge: eventuali ipotesi di non tassazione devono trovare fondamento normativo espresso.
- In situazioni analoghe occorre verificare documentazione urbanistica e autorizzazioni estrattive, la qualifica catastale e, se necessario, procedere a una valutazione basata sul valore venale per determinare la base imponibile.
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