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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06289/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2015, relativa a una cartella ICI per l'annualità 1999, sostenendo da un lato l'intervenuto annullamento del ruolo sotteso alla cartella e, dall'altro, la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella. Nei gradi di merito il ricorso era stato dichiarato in parte cessato per gli importi oggetto di discarico e, per il resto, inammissibile; in appello la CTR ha confermato l'inammissibilità ritenendo che, poiché la cartella non era stata autonomamente impugnata nei termini, non potesse essere dedotta in sede di impugnazione dell'intimazione la prescrizione del diritto alla riscossione per il periodo anteriore a tale intimazione. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione degli artt. 2934 n. 4, 2946 e 2953 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la prescrizione eccepita era quella maturata successivamente alla notifica della cartella e che la mancata impugnazione della cartella non ne comporta la conversione in giudicato ai fini del termine prescrizionale, che resta quinquennale; ha inoltre censurato l'erronea interpretazione del motivo di appello e del suo contenuto sostanziale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente interpretato l'eccezione di prescrizione, confondendo l'allegazione della prescrizione maturata dopo la cartella con una contestazione preclusa perché riferita al periodo anteriore alla notifica della cartella. La Cassazione ha chiarito che, in materia di prescrizione, è sufficiente l'allegazione del fatto costitutivo estintivo, cioè l'inerzia del titolare, mentre l'esatta individuazione del termine applicabile e del dies a quo/dies ad quem è questione di diritto rimessa al giudice. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio l'accertamento di merito sull'ultimo atto interruttivo e sul decorso del tempo, nonché la regolazione delle spese. Il dispositivo riportato nel testo si arresta all'indicazione del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ma la motivazione conclusiva indica il rinvio alla Corte campana; il dato certo ricavabile è comunque l'accoglimento con cassazione e rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    violazione dedotta in ricorso per cassazione

    la censura è stata veicolata come violazione di legge e vizio motivazionale, ma la Corte ha inquadrato la questione come errata interpretazione del motivo di appello e dell'eccezione di prescrizione

  • art. 112 c.p.c.

    violazione dedotta in ricorso

    richiamato per sostenere l'omessa/erronea considerazione dell'eccezione; la Corte distingue tra omesso esame della domanda e sua errata interpretazione, attribuendo rilievo al secondo profilo come accertamento di fatto del giudice di merito

  • art. 2934 n. 4 c.c.

    norma evocata dalla ricorrente a sostegno dell'estinzione del diritto per prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per sostenere il diverso termine prescrizionale applicabile, ma la Corte evidenzia che occorre verificare in concreto il termine legale pertinente

  • art. 2953 c.c.

    invocato per la questione della pretesa conversione del termine, che la Corte esclude richiamando le Sezioni Unite sulla mancata conversione della prescrizione breve per effetto dell'inoppugnabilità della cartella

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    termine per proporre impugnazione della cartella

    richiamato dalla CTR per affermare la tardività dell'impugnazione della cartella; la Cassazione non lo usa per precludere l'eccezione di prescrizione maturata dopo la cartella

  • art. 2934 c.c.

    richiamato in motivazione come regola generale della prescrizione

    la prescrizione è collegata all'inerzia del titolare del diritto e l'eccezione è validamente proposta se tale fatto costitutivo è allegato

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente nel principio secondo cui l'onere di allegazione e prova degli atti interruttivi grava sul creditore erariale

Massime di principio

  • L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte allega il fatto costitutivo estintivo, cioè l'inerzia del titolare; l'erronea indicazione del termine applicabile o del dies a quo/dies ad quem non rende inammissibile l'eccezione, trattandosi di questione di diritto rimessa al giudice.
  • Nel giudizio di legittimità va distinta l'omessa pronuncia su una domanda o eccezione dalla sua errata interpretazione: nel primo caso si pone una violazione dell'art. 112 c.p.c.; nel secondo l'errore riguarda l'accertamento di fatto dell'effettivo contenuto dell'atto processuale e la sua corretta lettura spetta al giudice di merito.
  • La mancata impugnazione nei termini della cartella di pagamento comporta l'irretrattabilità del credito, ma non determina la conversione della prescrizione breve in termine decennale; perciò la prescrizione maturata successivamente alla cartella va verificata secondo il termine proprio del credito.
  • In tema di riscossione tributaria, quando il contribuente deduce la prescrizione della pretesa maturata dopo la cartella, il giudice deve interpretare sostanzialmente la volontà della parte e verificare la maturazione della prescrizione alla luce degli atti interruttivi, il cui onere di allegazione e prova incombe sul creditore erariale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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