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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24268/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente deduce un unico motivo di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: contesta che la Corte d'appello abbia individuato come pena base per il reato più grave (frode fiscale, art. 2 d.lgs. n. 74/2000) la misura di 4 anni di reclusione invece di 1 anno e 6 mesi, sostenendo che i limiti edittali erano quelli vigenti al momento del fatto (2013) e che l'aumento del minimo a 4 anni sarebbe effetto dell'art. 39, d.l. n. 124/2019, conv. in L. 157/2019, quindi non applicabile ratione temporis. Chiede pertanto che la pena base venga considerata illegittima e rideterminata in base ai limiti previsti al tempo del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico perché non affronta in modo critico la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già confutato identica censura. Inoltre ha valutato il motivo manifestamente infondato: la determinazione della pena base rientrava nei limiti edittali all'epoca del fatto e appariva giustificata in relazione alla gravità della condotta e all'ammontare dell'illegittima detrazione. Sul piano aritmetico la Corte ha confermato la dinamica della pena: pena base 4 anni, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche a 2 anni e 8 mesi, aumentata per continuazione con il reato sub c) di 8 mesi, con misura definitiva di 3 anni e 4 mesi. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (frode fiscale)

    La norma definisce il reato di frode fiscale e gli estremi per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la pena base fissata rientrasse nel range edittale applicabile al tempo del fatto e che la gravità della condotta giustificasse una misura elevata della pena base.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4 (dichiarazione infedele)

    Richiamata nella motivazione delle condanne confermate; la sentenza ha confermato la responsabilità per reati tributari correlati alla frode.

  • d.lgs. n. 504 del 1995, art. 40, co. 1, lett. b) e co. 4 (sottrazione al pagamento dell'accisa)

    Il reato relativo all'accisa è stato prosciolto per prescrizione in appello; la Corte ha tenuto conto di tale proscioglimento nella rideterminazione complessiva della pena.

  • art. 39, d.l. n. 124 del 2019, conv. in L. 157 del 2019

    Norma che ha modificato i limiti edittali per il reato di frode fiscale (aumento del minimo e del massimo). La censura della ricorrente sosteneva l'illegittima applicazione di tale modifica ratione temporis; la Corte ha però ritenuto che la pena base applicata fosse comunque conforma ai limiti applicabili al tempo del fatto e giustificata dalla gravità.

  • art. 24, d.l. n. 137 del 2020 (procedura di trattazione orale su ricorsi)

    Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato per iscritto in assenza di richiesta di trattazione orale, come previsto dalla disciplina richiamata.

  • art. 130 c.p.p. (ordinanza correttiva)

    La Corte territoriale aveva corretto un refuso terminologico ('mesi' vs 'anni') con ordinanza ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; tale correzione non è stata contestata in cassazione.

Massime di principio

  • In materia di pena, per valutare la legittimità della misura occorre verificare i limiti edittali applicabili ratione temporis: se la pena inflitta rientra nei limiti vigenti al tempo del fatto e la motivazione mostra adeguata valutazione della gravità, la scelta è legittima anche se successivamente la normativa ha modificato i termini.
  • La Corte di legittimità richiede che il motivo di ricorso affronti in modo specifico e critico la motivazione del giudice impugnato: censure generiche o riproposizioni senza argomentazioni nuove sono dichiarate inammissibili per aspecificità.
  • La determinazione della pena base è un apprezzamento del giudice di merito fondato su elementi quali la gravità della condotta e l'entità dell'illecito; la Cassazione verifica la legittimità formale e la logicità della motivazione, non rivaluta i fatti.
  • In caso di parziale proscioglimento per prescrizione, il giudice deve rideterminare la pena complessiva tenendo conto delle modifiche intervenute (detrazioni o esclusioni di parti di pena) e della continuazione tra reati; la correttezza dei calcoli va motivata o comunque risultare coerente dagli atti.
  • Proporre ricorso senza adeguata base giuridica o senza confrontarsi con la motivazione del giudice può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle Ammende) per profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

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