Cassazione Penale, Sentenza n. 24268/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduce un unico motivo di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione: contesta che la Corte d'appello abbia individuato come pena base per il reato più grave (frode fiscale, art. 2 d.lgs. n. 74/2000) la misura di 4 anni di reclusione invece di 1 anno e 6 mesi, sostenendo che i limiti edittali erano quelli vigenti al momento del fatto (2013) e che l'aumento del minimo a 4 anni sarebbe effetto dell'art. 39, d.l. n. 124/2019, conv. in L. 157/2019, quindi non applicabile ratione temporis. Chiede pertanto che la pena base venga considerata illegittima e rideterminata in base ai limiti previsti al tempo del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico perché non affronta in modo critico la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già confutato identica censura. Inoltre ha valutato il motivo manifestamente infondato: la determinazione della pena base rientrava nei limiti edittali all'epoca del fatto e appariva giustificata in relazione alla gravità della condotta e all'ammontare dell'illegittima detrazione. Sul piano aritmetico la Corte ha confermato la dinamica della pena: pena base 4 anni, ridotta di un terzo per le attenuanti generiche a 2 anni e 8 mesi, aumentata per continuazione con il reato sub c) di 8 mesi, con misura definitiva di 3 anni e 4 mesi. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2 (frode fiscale)
La norma definisce il reato di frode fiscale e gli estremi per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che la pena base fissata rientrasse nel range edittale applicabile al tempo del fatto e che la gravità della condotta giustificasse una misura elevata della pena base.
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4 (dichiarazione infedele)
Richiamata nella motivazione delle condanne confermate; la sentenza ha confermato la responsabilità per reati tributari correlati alla frode.
d.lgs. n. 504 del 1995, art. 40, co. 1, lett. b) e co. 4 (sottrazione al pagamento dell'accisa)
Il reato relativo all'accisa è stato prosciolto per prescrizione in appello; la Corte ha tenuto conto di tale proscioglimento nella rideterminazione complessiva della pena.
art. 39, d.l. n. 124 del 2019, conv. in L. 157 del 2019
Norma che ha modificato i limiti edittali per il reato di frode fiscale (aumento del minimo e del massimo). La censura della ricorrente sosteneva l'illegittima applicazione di tale modifica ratione temporis; la Corte ha però ritenuto che la pena base applicata fosse comunque conforma ai limiti applicabili al tempo del fatto e giustificata dalla gravità.
art. 24, d.l. n. 137 del 2020 (procedura di trattazione orale su ricorsi)
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato per iscritto in assenza di richiesta di trattazione orale, come previsto dalla disciplina richiamata.
art. 130 c.p.p. (ordinanza correttiva)
La Corte territoriale aveva corretto un refuso terminologico ('mesi' vs 'anni') con ordinanza ai sensi dell'art. 130 c.p.p.; tale correzione non è stata contestata in cassazione.
Massime di principio
- In materia di pena, per valutare la legittimità della misura occorre verificare i limiti edittali applicabili ratione temporis: se la pena inflitta rientra nei limiti vigenti al tempo del fatto e la motivazione mostra adeguata valutazione della gravità, la scelta è legittima anche se successivamente la normativa ha modificato i termini.
- La Corte di legittimità richiede che il motivo di ricorso affronti in modo specifico e critico la motivazione del giudice impugnato: censure generiche o riproposizioni senza argomentazioni nuove sono dichiarate inammissibili per aspecificità.
- La determinazione della pena base è un apprezzamento del giudice di merito fondato su elementi quali la gravità della condotta e l'entità dell'illecito; la Cassazione verifica la legittimità formale e la logicità della motivazione, non rivaluta i fatti.
- In caso di parziale proscioglimento per prescrizione, il giudice deve rideterminare la pena complessiva tenendo conto delle modifiche intervenute (detrazioni o esclusioni di parti di pena) e della continuazione tra reati; la correttezza dei calcoli va motivata o comunque risultare coerente dagli atti.
- Proporre ricorso senza adeguata base giuridica o senza confrontarsi con la motivazione del giudice può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie (es. contributo alla Cassa delle Ammende) per profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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