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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19326/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un incendio verificatosi in un immobile il 21 aprile 2017. La compagnia assicuratrice della proprietaria dell'immobile, dopo avere corrisposto un indennizzo molto elevato, ha esercitato l'azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. contro l'impresa appaltatrice di alcuni lavori di manutenzione e contro il socio illimitatamente responsabile, assumendo che l'incendio fosse stato causato, almeno in parte, da condotta imprudente nell'esecuzione dei lavori. In primo grado il giudice ha ritenuto la società appaltatrice corresponsabile del sinistro, insieme alla proprietaria del sito, e l'ha condannata al pagamento della metà dell'indennizzo. In appello la decisione è stata confermata, con affermazione della responsabilità contrattuale dell'appaltatrice: la Corte territoriale ha valorizzato le risultanze della consulenza tecnica e delle sommarie informazioni del socio, ritenendo che il taglio di tubazioni con flessibile avesse generato un treno di scintille idoneo a innescare l'incendio, in un contesto di mancato controllo delle condizioni dei luoghi e di omessa adeguata informazione al committente sui rischi. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, errori di percezione e di valutazione della prova ex art. 115 c.p.c., travisamento di documenti e consulenze, errata applicazione delle norme sulla responsabilità e sul concorso di colpa, nonché omesso esame del fatto che la polizza della danneggiata avrebbe limitato il diritto di surrogazione verso partner contrattuali con rapporto continuativo. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto e comunque non incidente su una autonoma ratio decidendi della sentenza d'appello; i motivi successivi sono stati dichiarati assorbiti; il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva tardivamente in appello una eccezione in senso proprio non esaminabile in cassazione come vizio di omessa pronuncia. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Ha rilevato che le censure sulla prova e sul travisamento miravano in sostanza a una rivalutazione del merito, e che la doglianza relativa al DUVRI non colpiva una ratio decidendi autonoma della sentenza d'appello, fondata anche sull'inadempimento dell'obbligo di informazione e sulla mancata prova di avere adottato tutte le misure necessarie a evitare l'evento. Ha inoltre escluso che potesse essere esaminata in cassazione la questione, tardivamente introdotta, del preteso limite pattizio alla surrogazione dell'assicuratore. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti in solido alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1916 c.c.

    consente all'assicuratore che abbia pagato l'indennizzo di surrogarsi nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili del danno.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente una censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura del compendio probatorio; il travisamento della prova presuppone una svista sul fatto probatorio in sé.

  • art. 1218 c.c.

    in tema di responsabilità contrattuale, incombe sul debitore la prova di avere adempiuto o di avere adottato tutte le misure idonee a evitare l'evento dannoso.

  • art. 1227 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità del primo motivo.

  • art. 1693 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità del primo motivo.

  • art. 2051 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità del primo motivo.

  • art. 2052 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la censura è rimasta assorbita dall'inammissibilità del primo motivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    non è utilizzabile per introdurre in realtà una censura di omessa pronuncia su una questione proposta tardivamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, comporta il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito attribuisce alla prova un contenuto oggettivo inesistente; non basta sostenere che il giudice abbia valutato male o diversamente gli elementi istruttori.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per proporre una semplice rivalutazione del materiale probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte; se ne resta anche una sola intatta, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse.
  • In tema di responsabilità contrattuale dell'appaltatore, è decisiva anche la prova di avere adempiuto agli obblighi preparatori e informativi sulla sicurezza e di avere adottato tutte le misure necessarie a prevenire il danno.
  • Una questione introdotta solo in sede di conclusionale d'appello e quindi tardiva non può fondare un vizio di omessa pronuncia in cassazione, se si tratta di eccezione in senso proprio o di fatto impeditivo non tempestivamente dedotto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleAppaltoSurroga assicurativa
RamiProcesso civileResponsabilità civileContrattiAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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