Cassazione Civile, Ordinanza n. 11035/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni con cui l’Amministrazione gli richiedeva imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione a una sentenza civile dichiarativa dell’usucapione del diritto di proprietà di alcuni terreni. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello l’Agenzia aveva ottenuto il rigetto della domanda. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso, sostenendo che l’atto non spiegasse la base imponibile, le aliquote e i calcoli utilizzati per determinare il tributo, limitandosi a indicare l’atto presupposto, le imposte e l’importo dovuto; (2) violazione della disciplina agevolativa della legge n. 604 del 1954, assumendo che l’agevolazione dovesse applicarsi anche all’usucapione; (3) violazione della medesima legge e dell’art. 112 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, perché la qualifica di piccolo coltivatore diretto avrebbe potuto e dovuto essere accertata anche dal giudice tributario, desumendola dalla sentenza civile e dalla visura camerale; (4) ulteriore carenza di motivazione e omesso esame per non avere la CTR valorizzato il fatto che il valore del terreno era stato determinato dall’Ufficio sulla base della sola dichiarazione della controparte nel giudizio civile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il vizio di motivazione dell’avviso di liquidazione. Ha affermato che, in una fattispecie di tassazione di una sentenza di usucapione, non essendo il provvedimento giudiziario idoneo di per sé a fornire elementi utili alla quantificazione del valore dei terreni, l’Amministrazione deve esplicitare non solo l’importo della base imponibile e le aliquote applicate, ma anche i criteri di quantificazione adottati. Nel caso concreto l’atto impositivo riportava il valore dei terreni e le imposte, ma non spiegava i criteri seguiti; inoltre la motivazione della CTR risultava contraddittoria sul punto, oscillando tra il riferimento ai valori indicati da entrambe le parti e quello al valore comunicato dalla sola controparte. L’accoglimento del primo motivo ha reso assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso del contribuente. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale evocato per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
è il parametro processuale evocato per denunciare omesso esame di fatti decisivi e carenza motivazionale
art. 7, comma 1, L. 212/2000
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione
l’atto dell’Amministrazione finanziaria deve essere adeguatamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa
art. 3 L. 241/1990
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione
la motivazione degli atti amministrativi deve consentire la comprensione dell’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione
art. 54, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986
in materia di imposta di registro, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della liquidazione
art. 52, comma 2, d.P.R. 131/1986
richiamato come conferma che, nella rettifica e liquidazione, occorre indicare non solo il valore attribuito ai beni ma anche gli elementi utilizzati per determinarlo
art. 16-sexies d.l. 179/2012
richiamato solo in via preliminare per la regola sulle notifiche all’indirizzo PEC del nuovo difensore
l. 604/1954
invocata per le agevolazioni fiscali, ma i relativi motivi sono stati assorbiti
art. 112 c.p.c.
invocato nel terzo motivo, ma assorbito
artt. 2, 3, 4, 5 l. 604/1954
invocati in relazione alla disciplina dell’agevolazione, ma non esaminati per assorbimento
Massime di principio
- In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’avviso di liquidazione è sufficientemente motivato solo se consente al contribuente di ricostruire la pretesa tributaria; quando il provvedimento tassato non offre di per sé criteri immediati di quantificazione, l’Ufficio deve indicare anche i criteri adottati per determinare la base imponibile.
- La mera indicazione dell’atto presupposto, del tributo, dell’aliquota e dell’importo richiesto non basta se il valore imponibile è controverso o non desumibile agevolmente dal titolo tassato; in tali casi la motivazione deve esplicitare il percorso logico-matematico seguito dall’Amministrazione.
- Il giudice di merito, investito di una specifica contestazione sulla motivazione dell’avviso, deve verificare complessivamente la comprensibilità della pretesa impositiva, anche in relazione a eventuali elementi di complessità o ambiguità del titolo tassato.
- Quando il vizio accolto è decisivo e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, accogliendo l’originario ricorso.
- Le questioni ulteriori restano assorbite se il ricorso è accolto per un motivo idoneo a definire la controversia.
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