Sentenza n. 40/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del silenzio diniego formatosi in data 05.03.2025 ai sensi dell'art. 25 comma 4 L. 241/1990 sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 inviata in data 03.02.2025 a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.aslfrosinone.it al Direttore Amministrativo f.f. della ASL di Frosinone con cui l'odierno ricorrente chiedeva ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni copie delle note di richiesta incremento fabbisogno personale dirigenziale inviate dal Direttore UOC Farmacia della ASL FR e per la declaratoria di accertamento del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell'istanza di accesso agli atti presentata con conseguente ordine all'Amministrazione intimata di esibizione della documentazione richiesta;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso alle note di richiesta di incremento del fabbisogno di personale dirigenziale della UOC Farmacia
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dirigente amministrativo già in servizio presso la UOC Economia e Finanze e assegnato alla UOC Farmacia, ha impugnato il silenzio diniego formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. 241/1990 sull’istanza con cui aveva chiesto copia delle note di richiesta di incremento del fabbisogno di personale dirigenziale inviate dal Direttore della UOC Farmacia. L’accesso era finalizzato a verificare le ragioni organizzative poste a fondamento della nuova assegnazione, ritenuta dal ricorrente priva di adeguata motivazione. Sono stati dedotti la violazione degli artt. 1 e 2 l. 241/1990 e dei principi di celerità, efficienza, economicità, trasparenza e buon andamento. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il ricorrente intendesse in realtà contestare il trasferimento, non impugnato nella sede competente, nonché la carenza di interesse, la genericità della richiesta e il difetto di giurisdizione amministrativa sulle questioni relative al rapporto di lavoro privatizzato.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari dell’ASL. Ha ritenuto che il ricorso fosse univocamente diretto a ottenere l’accesso a documenti determinati e che il ricorrente avesse un interesse qualificato, poiché gli atti richiesti, ove esistenti, sarebbero stati strettamente collegati alla sua assegnazione, indipendentemente dall’eventuale impugnazione del trasferimento. Nel merito, tuttavia, il ricorso è stato respinto. Il diritto di accesso presuppone che i documenti siano stati formati e siano nella materiale disponibilità dell’amministrazione; non può essere ordinata l’esibizione di documenti inesistenti o mai formati. L’amministrazione deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza o l’indisponibilità degli atti e, se i documenti risultano esistenti ma smarriti, deve indicare le ricerche svolte e le concrete ragioni del mancato reperimento. Nel caso concreto, l’ASL aveva sostanzialmente affermato l’inesistenza della documentazione richiesta e il ricorrente non aveva contestato tale circostanza né fornito elementi idonei a dimostrare l’effettiva esistenza e disponibilità degli atti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Il diritto di accesso documentale può essere esercitato rispetto a documenti formati e nella disponibilità dell’amministrazione, in presenza di un interesse qualificato e concreto.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
Il silenzio diniego sull’istanza di accesso è impugnabile davanti al giudice amministrativo; l’accertamento del diritto non può comunque condurre all’ostensione di documenti inesistenti o non detenuti dall’amministrazione.
artt. 1 e 2 l. 241/1990
Sono richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, trasparenza, celerità, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; il TAR non ne ravvisa una violazione idonea a fondare l’accesso in assenza di prova dell’esistenza dei documenti.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale presuppone che i documenti richiesti siano stati effettivamente formati e si trovino nella materiale disponibilità dell’amministrazione destinataria dell’istanza.
- L’ordine giudiziale di esibizione non può riguardare documenti inesistenti o mai formati, poiché l’amministrazione non può essere obbligata ad adempiere a un’obbligazione impossibile.
- La prova dell’esistenza e della disponibilità dei documenti richiesti grava sul soggetto che esercita il diritto di accesso; tale prova può essere fornita anche in via presuntiva o indiziaria, ma non mediante mere supposizioni.
- Quando l’amministrazione afferma di non poter esibire documenti richiesti, deve precisare se essi non siano mai esistiti oppure siano esistiti ma siano stati smarriti. In quest’ultimo caso deve indicare le modalità di conservazione, le strutture responsabili e le ricerche concretamente svolte.
- L’interesse all’accesso può sussistere anche quando i documenti richiesti siano collegati a un atto di assegnazione o trasferimento non autonomamente impugnato, purché la domanda sia effettivamente diretta all’ostensione di documenti determinati e non alla contestazione surrettizia del rapporto sostanziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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