Sentenza del 01/04/2015 n. 1995 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Imposta di registro su esecuzione immobiliare -Pagamento del soggetto coobbligato - Estinzione del giudizio - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere, in quanto il pagamento eseguito dal coobbligato solidale ha determinato l’estinzione dell’obbligazione tributaria oggetto della controversia. Non si è quindi giunti a una decisione di merito sulla fondatezza originaria della pretesa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’imposta di registro connessa a un’esecuzione immobiliare. Nel corso del giudizio, il pagamento dell’imposta è stato effettuato da un soggetto coobbligato solidale. Poiché, ai sensi della solidarietà tributaria, il pagamento da parte di uno dei coobbligati soddisfa il debito nei confronti dell’Erario, è venuto meno l’interesse alla prosecuzione della lite.
Norme richiamate
Art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Disciplina i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di registro, inclusi i coobbligati solidali. Il pagamento effettuato da uno di essi può liberare gli altri nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, facendo venir meno l’oggetto della controversia.
Artt. 46 e 60 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consentono la definizione del processo tributario quando sopravviene una situazione che elimina la materia del contendere, come il pagamento integrale dell’imposta da parte di un coobbligato.
Cassazione, sentenza n. 16101/2007
Ha affermato che il pagamento dell’imposta di registro da parte del coobbligato solidale determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Nelle obbligazioni tributarie solidali, il pagamento integrale effettuato da uno dei coobbligati soddisfa normalmente il credito dell’Erario anche nei confronti degli altri obbligati.
- Se, durante il processo tributario, la pretesa viene integralmente pagata da un coobbligato, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, senza esame del merito dell’originaria impugnazione.
- L’estinzione del giudizio per pagamento non equivale necessariamente al riconoscimento della legittimità dell’atto impositivo: indica piuttosto che non esiste più un debito da accertare o contestare nei confronti dell’Amministrazione.
- Prima di concludere che la materia del contendere sia cessata, occorre verificare che il pagamento sia integrale e riferito proprio all’imposta, agli eventuali interessi e alle somme oggetto della lite.
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