Sentenza n. 3581/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione: - del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 107 del 24.2.2026, Direzione Generale/Ufficio/Strutt.206, pubblicato sul BURC n. 11 del 02.3.2026 ad oggetto: “Avviso pubblico (CAI) Campania Academy Industria per la creazione e il riconoscimento di Academy aziendali e Academy di filiera (DGR n. 338 del 03.7.2024) - Approvazione elenchi ammessi / non ammessi alla fase di valutazione tecnica dei progetti” in parte qua – all. C – include Academy CAST nell’elenco dei progetti dichiarati non ammissibili; - della relazione della società in house “Sviluppo Campania” trasmessa con nota acquisita al protocollo regionale n. 0113084/2026 in data 11.2.2026, sull’esito delle verifiche di ammissibilità delle istanze pervenute, mai comunicate e/o conosciute, in parte qua include il progetto presentato dalla ricorrente nell’elenco delle Academy non ammissibili, richiamate a presupposto del Decreto n. 107 del 24.2.2026; - e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi incluso, ove esistente, quello relativo alla sospensione dell’accreditamento regionale nei confronti della Fondazione ITS Academy BACT, mai comunicato e conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenco dei progetti non ammissibili alla fase di valutazione tecnica, nella parte relativa al progetto Academy CAST, e gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che, nell’ambito dell’avviso pubblico per la creazione e il riconoscimento di Academy aziendali e di filiera, aveva inserito il progetto presentato per l’Academy CAST tra quelli non ammissibili alla fase di valutazione tecnica. Sono stati impugnati anche la relazione della società in house incaricata delle verifiche di ammissibilità, nella parte riferita al progetto della ricorrente, e ogni altro atto presupposto o conseguente, incluso l’eventuale provvedimento di sospensione dell’accreditamento regionale di un soggetto coinvolto nel progetto. Nel corso del giudizio, la Regione ha adottato un decreto di rettifica del provvedimento impugnato e ha approvato l’elenco definitivo delle Academy ammissibili, includendovi anche la ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente ha dichiarato in udienza di non avere più interesse a una decisione di merito dopo essere stata ricompresa nell’elenco definitivo delle Academy ammissibili. Le spese sono state poste a carico della Regione Campania secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione si è rideterminata in senso favorevole alla ricorrente. La Regione è stata condannata a rifondere euro 1.500, oltre accessori, nonché il contributo unificato nella misura versata.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione modifica o rettifica l’atto impugnato in senso favorevole al ricorrente e quest’ultimo dichiara di non avere più interesse alla decisione di merito, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di improcedibilità determinata dalla riedizione favorevole del potere amministrativo, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, quando la condotta dell’amministrazione abbia sostanzialmente soddisfatto la pretesa del ricorrente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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