Sentenza del 10/02/2021 n. 783 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Prove - Documenti - Produzione di documenti nuovi in appello - Art. 58 co. 2, d.lgs. 546/92 - Ammissibilità anche se preesistenti - Parte contumace - Limitazioni - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
in tema di processo tributario si discuteva dell'ammissibilità della produzione in appello di documenti "nuovi" ai sensi dell'art. 58, co. 2, d.lgs. 546/92; la questione riguardava in particolare se tale produzione fosse consentita anche per documenti preesistenti al giudizio di primo grado e se la regola valesse anche per la parte rimasta contumace in primo grado. La pronuncia richiama la legittimità costituzionale della norma (Corte Cost. n. 199/17) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. 29087/18, 29568/18, 3615/19, 10311/2020) che hanno ammesso la produzione documentale in appello anche se riferita a documenti preesistenti; inoltre si è affermato che l'essere contumaci in primo grado non preclude la piena partecipazione al giudizio di secondo grado, poiché il divieto previsto dall'art. 57 riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto.
La decisione
la Corte (o il giudice che ha pronunciato) ha affermato l'ammissibilità della produzione di documenti nuovi in appello ex art. 58, co. 2, anche quando i documenti siano preesistenti al primo grado; ha altresì escluso che la contumacia in primo grado possa limitare tale diritto della parte in appello, precisando che il divieto dell'art. 57 non si estende a impedire la produzione documentale in appello ma riguarda solo le eccezioni in senso stretto. Pertanto la produzione è stata ritenuta ammissibile e valutabile nel merito dal giudice d'appello.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 58, co. 2
consente la produzione in appello di documenti non prodotti in primo grado; la giurisprudenza ne ha riconosciuto la legittimità costituzionale e la possibilità di produrre anche documenti preesistenti al giudizio di primo grado
d.lgs. 546/1992, art. 58, co. 4
richiamato come riferimento procedurale nella materia probatoria in appello (norma collegata che disciplina aspetti del deposito documentale e del procedimento in appello)
d.lgs. 546/1992, art. 57
limita le eccezioni in senso stretto nel procedimento, ma non impedisce la produzione documentale in appello; il divieto previsto dall'art. 57 non può essere esteso a bloccare l'ammissione dei documenti ex art. 58
Massime di principio
- La produzione di documenti in appello ai sensi dell'art. 58, co. 2, è generalmente ammessa anche se i documenti sono preesistenti al primo grado: non è quindi necessario che il documento sia 'nuovo' di datazione rispetto al primo giudizio.
- La contumacia in primo grado non priva la parte del diritto di partecipare pienamente al giudizio di appello né di produrre documenti in appello; eventuali limiti derivanti dall'art. 57 riguardano esclusivamente le eccezioni in senso stretto e non la produzione documentale.
- L'ammissibilità è distinta dalla valutazione della prova: anche se il documento è ammesso, spetterà al giudice d'appello valutarne la rilevanza e il valore probatorio rispetto alla controversia.
- Per ragioni di correttezza processuale e per evitare contestazioni sul 'ritardo', è opportuno spiegare nelle memorie di appello perché il documento non è stato prodotto in primo grado (o perché è rilevante soltanto ora) e allegare ogni elemento che attesti la sua preesistenza se rilevante.
- In presenza di precedenti giurisprudenziali consolidati (Cass. e CTR), le difese che si fondano sul divieto assoluto di nuovi documenti in appello sono destinate a essere disattese; occorre invece concentrarsi sulla contestazione del valore probatorio e della pertinenza dei documenti prodotti.
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