Sentenza n. 6034/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento per l'annullamento - DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I° CENTRO N. 34 DEL 18/12/2025 PROT. CA/246516/2025 AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE DEL PIANO MUNICIPALE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA” PUBBLICATO SULL'ALBO PRETORIO DI ROMA CAPITALE DAL 19/12/2025 AL 2/01/2026; - DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL MUNICIPIO ROMA I° U.O. Amministrativa E.Q. COMMERCIO AREE PUBBLICHE (C.A.P.), EDICOLE N. REP. CA/3041/2025 N. PROT. CA/249073/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione municipale di approvazione del piano municipale del commercio su area pubblica e determinazione dirigenziale consequenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato la deliberazione del Consiglio del Municipio Roma I Centro Storico relativa all'approvazione del piano municipale del commercio su area pubblica e la successiva determinazione dirigenziale, chiedendone l'annullamento. Il TAR ha esaminato preliminarmente la validità della procura alle liti. La procura era generica, priva di indicazioni sull'oggetto della controversia, ed era stata allegata e congiunta digitalmente al ricorso notificato. La ricorrente ha sostenuto che tale collegamento digitale rendesse comunque la procura speciale, richiamando un orientamento giurisprudenziale favorevole. Il giudice ha invece aderito all'orientamento contrario, secondo cui, nel processo amministrativo telematico, una procura generica rilasciata su foglio separato e successivamente congiunta digitalmente al ricorso non soddisfa il requisito della specialità. Il requisito sarebbe necessario per garantire che il difensore sia stato effettivamente investito dello ius postulandi con riferimento a una specifica controversia e per evitare fenomeni di sostituzione processuale, anche in considerazione dell'incidenza del giudizio amministrativo sull'esercizio del potere pubblico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la procura speciale debba presentare un collegamento funzionale verificabile con la specifica controversia. Tale requisito è soddisfatto quando la procura è adeguatamente dettagliata oppure quando è apposta a margine o in calce al ricorso; non è invece soddisfatto quando una procura generica su foglio separato viene congiunta digitalmente al ricorso in un momento successivo alla sua sottoscrizione. Il collegamento digitale attesta soltanto l'abbinamento documentale effettuato dal difensore e non consente di verificare che, al momento del rilascio, la volontà della parte fosse riferita proprio alla controversia instaurata. Il TAR ha escluso che questa interpretazione violi il diritto di difesa, poiché l'onere di indicare nella procura gli estremi della controversia non costituisce un ostacolo gravoso all'accesso alla giustizia. Le spese sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
la procura alle liti deve essere speciale
La procura richiesta per il ricorso amministrativo deve riferirsi a una specifica controversia e conferire al difensore lo ius postulandi per quella lite.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio all'esito della fase cautelare quando ricorrono i relativi presupposti.
art. 8, comma 3, D.P.C.S. 22 maggio 2020
opera una fictio iuris per parificare nell'ambito del processo telematico il documento informatico contenente la procura, allegato al ricorso, alla procura apposta materialmente in calce al ricorso
La disposizione equipara il documento informatico allegato al ricorso alla procura apposta in calce ai fini del processo telematico, ma non sana la genericità o altri vizi sostanziali della procura.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura alle liti richiesta come speciale deve consentire di individuare il collegamento funzionale tra il mandato e una specifica controversia, così da attestare l'effettiva attribuzione al difensore dello ius postulandi e prevenire forme di sostituzione processuale.
- Una procura generica rilasciata su foglio separato e successivamente congiunta digitalmente al ricorso non è, per ciò solo, una procura speciale e rende inammissibile il ricorso per difetto del requisito previsto dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
- La disciplina del processo amministrativo telematico che considera la procura informatica allegata al ricorso come apposta in calce non può essere utilizzata per sanare la mancanza di specificità della procura; resta distinto il caso della procura speciale apposta materialmente a margine o in calce al ricorso.
- Nel processo amministrativo la specialità della procura tutela non soltanto la parte resistente, ma anche l'interesse pubblico a che l'impugnazione di un provvedimento amministrativo sia proposta esclusivamente dal titolare della posizione giuridica azionata.
- L'onere di indicare nella procura gli estremi della controversia non viola il diritto di difesa quando non comporta un aggravio tale da ostacolare concretamente l'accesso al giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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