Sentenza n. 9331/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza di conclusione del procedimento volto alla stipula del contratto di soggiorno e sulla diffida del 7 dicembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza diretta a ottenere la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno conseguente all’ingresso in Italia sulla base di un visto per lavoro subordinato, nonché la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere mediante un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha comunicato, con nota del 7 maggio 2026, di avere concluso il procedimento mediante il rilascio del Modello 209.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La conclusione del procedimento amministrativo e il rilascio del Modello 209 hanno fatto venir meno l’interesse attuale del ricorrente a ottenere una pronuncia sul silenzio e l’ordine giudiziale di provvedere. Il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile causa di improcedibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. e, considerata anche la natura processuale della pronuncia, ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice deve avvisare le parti della possibile rilevabilità d’ufficio di una questione, quale la sopravvenuta improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, la sopravvenuta conclusione del procedimento con l’adozione di un atto espresso fa venir meno l’interesse attuale alla decisione sull’obbligo di provvedere e determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La definizione del procedimento amministrativo durante il giudizio sul silenzio non comporta, di per sé, l’accertamento della fondatezza o dell’infondatezza della pretesa sostanziale del ricorrente, ma rende improcedibile la domanda diretta a ottenere una pronuncia sull’inerzia amministrativa.
- Prima di dichiarare d’ufficio l’improcedibilità per una causa sopravvenuta, il giudice amministrativo deve assicurare il contraddittorio mediante l’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.
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