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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32059/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di consegna eseguita in virtù di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca per reati di associazione a delinquere finalizzata a reati fiscali, omesso versamento di contributi previdenziali e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La difesa deduceva principalmente: insufficiente e generica descrizione del contributo personale di Singh nel mandato; mancata indicazione concreta delle condotte di favoreggiamento dell'immigrazione e dell'omesso versamento; impossibilità di accedere al contenuto di molte testimonianze a supporto; sproporzione della richiesta di consegna rispetto alle esigenze investigative (si sarebbe potuto procedere con modalità alternative all'esecuzione della consegna); in memoria aggiunta, incertezza sull'esatta individuazione dei reati e censura sulla compatibilità di talune fattispecie con i minimi edittali necessari per l'emissione del mandato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse individuato chiaramente i reati contestati (associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali, previdenziali e in materia di immigrazione) e che, alla luce delle modifiche normative (d.lgs. 2/2021), la mancata esposizione analitica dei "gravi indizi" nel mandato di arresto europeo non costituisce più motivo legittimo di rifiuto. Il Collegio ha precisato che la valutazione della gravità indiziaria spetta all'autorità richiedente e che l'autorità esecutiva non svolge un sindacato pieno sugli elementi probatori; pertanto la sommaria descrizione del fatto o la documentazione non analitica non impedivano la consegna. Quanto alla presunta sproporzione e alla natura investigativa della richiesta, la Corte ha rilevato che il mandato è stato emesso per sottoporre il ricorrente a procedimento penale (non esclusivamente per un atto investigativo), quindi la consegna era legittima. Ha inoltre escluso l'ammissibilità di «motivi nuovi» introdotti con memoria aggiuntiva non connessi ai motivi originari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 2005, n. 69 (attuazione mandato di arresto europeo)

    art. 6, comma 1, lett. e); art. 22, comma 3

    La legge disciplina il contenuto formale del mandato di arresto europeo; l'art. 6, comma 1, lett. e) richiede la descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo, grado di partecipazione) ma, dopo la riforma, non richiede più la relazione illustrativa delle fonti di prova e dei gravi indizi; l'art. 22, comma 3 limita la possibilità di introdurre nuovi motivi in cassazione contro il mandato.

  • D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    modifiche alla L. n. 69/2005 (eliminazione del riferimento ai "gravi indizi" nell'art. 17 comma 4 previgente)

    Ha eliminato l'obbligo formale della indicazione dei "gravi indizi di colpevolezza" nel testo del mandato; ciò ha comportato che la mancata indicazione degli indizi non costituisce più motivo di rifiuto della consegna da parte dell'autorità esecutiva.

  • Direttiva 2014/41/UE (Ordine europeo di indagine)

    richiamata nella sentenza

    Serve a distinguere gli strumenti di cooperazione giudiziaria non coercitivi, sottoposti al principio di proporzionalità; tuttavia l'introduzione di tali strumenti non ha inciso sulle condizioni di legittimità del mandato di arresto europeo emesso per finalità processuali.

  • Giurisprudenza: Sez.6, n.39196 del 28/10/2021 (Ferrari)

    Conferma il principio che dopo la modifica legislativa la mancata indicazione dei gravi indizi non è motivo legittimo di rifiuto della consegna.

  • Giurisprudenza: Sez.6, n.42987 del 21/11/2024 (Tringali)

    Precisazione sul fatto che l'autorità di esecuzione non è tenuta a verificare le ragioni interne che hanno giustificato il provvedimento coercitivo adottato dallo Stato richiedente; indica inoltre che l'introduzione dell'ordine europeo di indagine non ha cambiato i requisiti di legittimità dell'euromandato.

  • Giurisprudenza: Sez.6, n.27325 del 20/05/2008

    Richiama il principio della necessaria connessione tra i motivi originari di ricorso e i motivi nuovi, applicabile anche nel procedimento relativo al mandato di arresto europeo.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche normative del 2021, la mancata indicazione analitica dei "gravi indizi" nel mandato di arresto europeo non costituisce automaticamente motivo valido di rifiuto della consegna da parte dell'autorità esecutiva italiana.
  • L'autorità di esecuzione verifica la regolarità formale del mandato, la sussistenza dei reati richiesti e la doppia punibilità, ma non effettua un sindacato pieno della valutazione degli elementi indiziari che resta riservata all'autorità richiedente.
  • Se il mandato è emesso per finalità processuali (sottoporre il ricercato a procedimento penale) la consegna è compatibile anche quando la difesa sostiene che sarebbe sufficiente un atto investigativo: lo Stato emittente non deve giustificare internamente la scelta coercitiva e lo Stato esecutivo non deve sostituirsi alla valutazione di necessità.
  • Motivi nuovi introdotti tardivamente (ad es. in memoria aggiunta) e non connessi ai motivi iniziali sono, di regola, inammissibili nel ricorso avverso il mandato di arresto europeo a norma dell'art. 22 L. n.69/2005 e della giurisprudenza consolidata.
  • Questioni relative all'entità delle pene per singole fattispecie e alla loro compatibilità con i requisiti per l'emissione del mandato devono essere sollevate tempestivamente nel ricorso principale; se nuove, rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • In casi analoghi, la strategia difensiva utile è puntare su vizi formali ricavabili dal mandato (esattezza dell'indicazione di reato, dati identificativi, chiarezza delle circostanze richieste dall'art. 6) e, ove possibile, contestare la doppia punibilità o profili di incompatibilità con norme di diritto internazionale o di ordine pubblico; contestazioni meramente probatorie vanno invece valutate con attenzione essendo difficilmente sindacabili dall'autorità esecutiva.

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