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Sentenza

Sentenza n. 3353/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del provvedimento della Questura di Frosinone dell’11 gennaio 2024, notificato il 28 gennaio 2025, di rifiuto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione.

Giustizia amministrativa202504952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Frosinone che aveva respinto l’istanza di conversione presentata il 17 ottobre 2022, ritenendo che egli non fosse stato ammesso per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile e che non fosse stato acquisito il parere previsto dall’art. 32, comma 1-ter, del d.lgs. n. 286/1998. È stato dedotto un unico motivo, articolato in eccesso di potere per carenza dei presupposti legittimanti e violazione ed errata applicazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente ha rappresentato di essere stato affidato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983, di avere richiesto il parere ministeriale e di non essere responsabile del mancato o ritardato rilascio dello stesso; ha inoltre documentato la propria attività lavorativa e la frequenza scolastica.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha chiarito che l’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998 contempla due distinte ipotesi: per i minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 o sottoposti a tutela è necessaria l’acquisizione del parere del Comitato per i minori stranieri, oggi competente presso la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione; per gli altri minori stranieri non accompagnati è invece prevista l’ammissione, per almeno due anni, a un progetto di integrazione sociale e civile. Poiché il ricorrente risultava affidato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983, la Questura ha erroneamente applicato il requisito biennale del progetto di integrazione. Il diniego è stato ritenuto illegittimo anche nella parte in cui ha imputato al ricorrente la mancata acquisizione del parere ministeriale: tale parere costituisce un atto endoprocedimentale obbligatorio ma non vincolante, che deve essere acquisito d’ufficio dall’Amministrazione dell’Interno e il cui ritardo non può essere posto a carico dell’interessato. L’Amministrazione conserva il potere decisorio sulla conversione e, una volta acquisito il parere, deve procedere a una valutazione autonoma secondo ragionevolezza e proporzionalità. Il provvedimento è stato annullato con salvezza degli ulteriori provvedimenti amministrativi. L’Amministrazione è stata onerata di verificare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo richiesto o di un diverso permesso. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri [...], ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile [...]. Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.

    La norma disciplina due ipotesi alternative: per il minore straniero non accompagnato affidato o sottoposto a tutela è necessario acquisire il parere del Comitato, mentre il requisito della partecipazione biennale a un progetto di integrazione riguarda l’altra fattispecie. Il parere è obbligatorio ma non vincolante e deve essere acquisito d’ufficio dall’Amministrazione.

  • art. 2 legge n. 184/1983

    L’affidamento ai sensi di tale disposizione integra, insieme alla sottoposizione a tutela, il presupposto per l’applicazione dell’ipotesi di conversione fondata sull’acquisizione del parere del Comitato, senza necessità di dimostrare la partecipazione biennale a un progetto di integrazione.

  • art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990

    Il responsabile del procedimento deve acquisire d’ufficio i documenti e gli atti necessari all’istruttoria; tale dovere impone all’Amministrazione dell’Interno di procurarsi il parere ministeriale previsto dall’art. 32, senza addossarne la mancata acquisizione al richiedente.

Massime di principio

  • Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro, l’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998 distingue tra i minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 o sottoposti a tutela e gli altri minori stranieri non accompagnati ammessi a un progetto di integrazione sociale e civile: solo per questi ultimi è necessario il requisito della partecipazione al progetto per almeno due anni.
  • Per il minore straniero non accompagnato affidato ai sensi dell’art. 2 della legge n. 184/1983 o sottoposto a tutela, la conversione del permesso non richiede la prova della frequenza biennale di un progetto di integrazione sociale e civile, ma l’acquisizione del parere del Comitato per i minori stranieri, oggi competente presso la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione.
  • Il parere previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 286/1998 è un atto endoprocedimentale obbligatorio ma non vincolante: l’Amministrazione dell’Interno deve acquisirlo e conserva il potere di decidere autonomamente sull’istanza di conversione, applicando criteri di ragionevolezza e non sproporzione.
  • Il mancato o ritardato rilascio del parere ministeriale non imputabile al richiedente non può giustificare il diniego della conversione; l’Amministrazione procedente deve acquisire il parere d’ufficio in applicazione dei compiti istruttori del responsabile del procedimento previsti dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoResponsabile del procedimento e competenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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