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Sentenza

Sentenza del 27/10/2020 n. 23522 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano un avviso di pagamento per accisa sul gasolio, ritenuta fittiziamente esportata verso la Svizzera ma in realtà immessa in consumo in Italia. Hanno dedotto due motivi: (1) incompetenza territoriale dell'Ufficio delle Dogane di Varese, sostenendo che la competenza dovesse spettare alla sede di Novara (dove era ubicato il deposito da cui era stato prelevato il gasolio); (2) violazione di norme secondo cui, in materia di accise e diritti doganali, la pretesa tributaria sarebbe subordinata al preventivo accertamento del fatto-reato (richiamando l'obbligo di sospensione del procedimento amministrativo/tributario fino all'esito penale ai fini dell'abbuono dell'imposta).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo (incompetenza territoriale della sede di Varese) ritenendo che l'accisa sia divenuta esigibile al momento dello svincolo irregolare dal regime sospensivo, ossia all'estrazione fisica del gasolio dal deposito: la competenza territoriale dell'Agenzia delle Dogane è quindi individuata nel luogo in cui l'immissione in consumo è avvenuta (deposito/Novara). Ha invece respinto il secondo motivo, confermando che il processo tributario è autonomo rispetto a quello penale e che la sospensione della procedura tributaria per la pendenza del procedimento penale trova applicazione solo nelle ipotesi previste dalla norma (es. abbuono a favore del titolare del regime sospensivo quando il reato è riconducibile a terzi) e che, in generale, la riscossione può prescindere dall'accertamento penale; solo una sentenza penale definitiva di assoluzione dell'effettivo autore può incidere sull'obbligo tributario. La sentenza impugnata è cassata e, nel merito, il ricorso originario è accolto. Sono compensate le spese del processo.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 4, comma 1

    In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, e' concesso l'abbuono dell'imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 c.p.p.. In tal caso resta altresi' sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo ma siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, e' concesso l'abbuono dell'imposta a favore del soggetto passivo e si procede all'eventuale recupero nei confronti dell'effettivo responsabile

    La norma prevede l'abbuono dell'imposta per il titolare del regime sospensivo in caso di eventi non imputabili a dolo o colpa grave; inoltre dispone la sospensione della riscossione fiscale se sorge un procedimento penale relativo ai fatti commessi da terzi, fino a sentenza irrevocabile o archiviazione. Tuttavia l'applicazione dell'abbuono e della sospensione è funzionale e limitata ai casi in cui il soggetto contestato sia effettivamente il titolare del regime sospensivo.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 2, comma 2 (lett. b) e comma 4)

    L'accisa e' esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: a) l'ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4; b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; c) la fabbricazione o l'importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo. ... 4. E' obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta.

    Stabilisce quando nasce l'esigibilità dell'accisa: il momento chiave e' l'immissione in consumo, che comprende lo svincolo irregolare dal regime sospensivo. Individua inoltre il titolare del deposito come principale obbligato e altri soggetti in solido; ciò determina il criterio per l'individuazione del luogo di esercizio della competenza territoriale amministrativa.

  • Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 20

    Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione

    Sancisce l'autonomia del procedimento amministrativo/tributario rispetto al penale, vietando la sospensione automatica del processo tributario per la mera pendenza di un procedimento penale sugli stessi fatti, salvo le ipotesi specifiche previste dalla normativa (cfr. art.4 D.Lgs. 504/1995).

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, articolo 3

    Richiamato come norma che disciplina l'organizzazione territoriale dell'Amministrazione delle Dogane; ne deriva che la competenza territoriale per le attività doganali/accise segue le regole organizzative previste dalla normativa specifica e non puo' essere derogata in ragione della competenza penale.

  • Decreto Legislativo n. 504 del 1995, articolo 7

    Attribuisce rilievo, ai fini delle irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, al luogo in cui l'infrazione e' stata commessa e, se non determinabile, a quello in cui e' stata accertata: supporta l'individuazione della competenza territoriale legata al luogo dello svincolo/estrazione.

  • Giurisprudenza comunitaria - Corte di giustizia, causa C-355/14 (Polihim-SS EOOD)

    V'e' immissione in consumo quando il prodotto lascia fisicamente il deposito fiscale

    Conferma a livello UE il criterio per riconoscere l'immissione in consumo: il momento in cui il prodotto lascia fisicamente il deposito fiscale determina l'immissione in consumo e quindi l'esigibilita' dell'accisa.

Massime di principio

  • La competenza territoriale dell'Ufficio delle Dogane per le accise si determina in base al luogo in cui l'accisa è divenuta esigibile: cioè dove è avvenuta l'immissione in consumo (anche tramite svincolo irregolare dal regime sospensivo), non in base alla sede della Procura che esercita l'azione penale né alla residenza fiscale dei contribuenti.
  • L'immissione in consumo comprende lo svincolo irregolare e, secondo la giurisprudenza UE, il momento in cui il prodotto lascia fisicamente il deposito fiscale: pertanto il deposito è il luogo rilevante per l'esigibilità e per la competenza doganale.
  • Il procedimento tributario è autonomo rispetto al penale: non va sospeso automaticamente per la pendenza di un procedimento penale; la sospensione e l'abbuono sono operative nelle specifiche ipotesi previste dalla legge (es. tutela del titolare del regime sospensivo quando il danno è attribuibile a terzi).
  • La possibile riconduzione dell'obbligazione fiscale a soggetti diversi dal titolare del deposito (es. trasportatori che sottraggono il prodotto) consente all'Amministrazione di procedere alla riscossione anche senza che sia stato definitivamente accertato penalmente il responsabile materiale; solo una pronuncia penale definitiva di assoluzione dell'indicato autore può/elidere l'obbligo tributario.
  • Le regole organizzative dell'Amministrazione doganale (DPR 43/1973 e norme collegate) prevalgono nel determinare la competenza territoriale operativa per gli uffici doganali e non sono derogate da criteri di competenza penale.
  • In casi simili, verificare con attenzione il luogo dello svincolo/estrazione fisica del prodotto e la titolarità del regime sospensivo: questi elementi sono decisivi sia per la competenza territoriale che per l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa.

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