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Sentenza

Sentenza n. 1934/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1381 del 1° luglio 2024, che aveva riconosciuto il beneficio per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1381 del 1° luglio 2024, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, condannando il Ministero ad adottare ogni atto necessario a consentirne il godimento. La sentenza era stata notificata al Ministero il 27 gennaio 2025; decorso il termine di moratoria di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva ancora adempiuto. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto l’azione di ottemperanza, ordinando al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione della presente decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato da un dirigente del Dipartimento competente del Ministero, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e su istanza della ricorrente, compiendo gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Gli eventuali compensi e le spese dell’attività commissariale sono posti a carico dell’Amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato a pagare le spese del giudizio, liquidate in euro 828,00, oltre spese generali e accessori di legge, e a rimborsare il contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. merita accoglimento

    L’azione di ottemperanza è accoglibile quando, dopo la notifica della pronuncia passata in giudicato e il decorso del termine di moratoria, l’amministrazione persiste nell’inadempimento.

  • art. 114 c.p.a.

    l’intimato Ministero debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione del giudicato e predisporre una misura sostitutiva per l’ipotesi di persistente inadempimento, nominando un commissario ad acta.

  • art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001

    la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, co. 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola relativa all’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e all’assenza di compensi aggiuntivi per l’attività commissariale può applicarsi per analogia anche alle attività di ottemperanza relative a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge Pinto.

Massime di principio

  • Il perdurante inadempimento dell’amministrazione a una sentenza passata in giudicato, dopo la notifica e il decorso del termine di moratoria, giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’esecuzione integrale del giudicato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva se l’amministrazione non adempie nel termine assegnato.
  • La disposizione che esclude compensi ulteriori per l’attività commissariale, pur dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori previsti dalla legge Pinto, può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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