Cassazione Penale, Sentenza n. 1088/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la parziale riforma della sentenza di primo grado, deducendo: (i) erronea valutazione delle dichiarazioni del commercialista De Franceschi, da cui la Corte di appello avrebbe tratto il convincimento che lo studio Gi.Di. s.a.s. avesse tenuto la contabilità fino al 2011 e che tali scritture fossero state consegnate al Ginesti; (ii) mancanza di prova che il Ginesti abbia ricevuto e poi sottratto o occultato i libri contabili, posto che egli assunse la carica solo nell'agosto 2011 e la società era già in stato di dissesto e non operativa; (iii) vizio nella valutazione dell'elemento psicologico del reato: la Corte avrebbe usato il dolo generico laddove la fattispecie di sottrazione/omessa tenuta richiede dolo specifico; (iv) errata qualificazione giuridica, poiché i fatti potrebbero rientrare nella bancarotta documentale semplice ex art. 217 L.F. per mera negligenza e non per bancarotta fraudolenta documentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando il giudizio alla Corte di Appello di Trieste per nuovo esame. La Cassazione ha rilevato un vizio motivazionale significativo circa l'interpretazione delle dichiarazioni del commercialista De Franceschi e la mancata chiarificazione se le scritture contabili fossero effettivamente state tenute e successivamente occultate o invece mai istituite. Ha altresì precisato il quadro normativo sull'elemento soggettivo: l'omessa tenuta o l'occultamento delle scritture rientrano nell'ipotesi di art. 216 comma 1 n.2 L.F. e richiedono dolo specifico, mentre la tenuta irregolare dei libri effettivamente rinvenuti può integrare la fattispecie a dolo generico; infine ha disposto che la Corte d'appello chiarisca la concreta condotta accertata (omessa/occultamento vs disordine contabile) e verifichi la sussistenza del relativo dolo.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, Legge Fallimentare
Articolo che punisce la bancarotta fraudolenta documentale con due profili alternativi: (a) sottrazione/distruzione/omessa tenuta delle scritture contabili, che richiede dolo specifico volto a recare un ingiusto profitto o pregiudizio ai creditori; (b) tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, che presuppone l'esistenza e l'esame dei libri e richiede dolo generico.
Norma sulla bancarotta semplice documentale: fattispecie caratterizzata da responsabilità per negligenza nella gestione e conservazione delle scritture contabili; si distingue dalla bancarotta fraudolenta documentale per l'assenza del dolo specifico.
Massime di principio
- Prima di requalificare la condotta come occultamento o omessa tenuta occorre accertare se le scritture siano effettivamente esistite e siano state istituite: se i libri sono stati rinvenuti ma disordinati si valuta il dolo generico; se i libri sono mancanti, distrutti o mai istituiti occorre valutare il dolo specifico.
- La responsabilità del soggetto subentrante alla gestione (es. nuovo amministratore) richiede prova del suo effettivo possesso o disponibilità delle scritture o dell'atteggiamento doloso volto a sottrarle o a non procurarle alla curatela; l'assunzione della carica in epoca successiva a fatti impeditivi della tenuta non esonera automaticamente dalla prova a suo carico.
- La prova testimoniale deve essere interpretata con rigorosità logica: non sono ammissibili salti argomentativi che estendano oltre quanto dichiarato dal teste la durata o la portata dell'incarico contabile.
- Nel dubbio fra omessa tenuta/occultamento e semplice disordine contabile il giudice dovrà esplicitare quale delle due fattispecie ritiene accertata e motivare la scelta rispetto al tipo di dolo richiesto dalla norma.
- Se emerge solo negligenza nella conservazione o nella ricerca delle scritture, il fatto può rientrare nell'art. 217 (bancarotta semplice); se emerge intento di arrecare pregiudizio ai creditori o ingiusto profitto, si configura l'art. 216 n.2 (bancarotta fraudolenta documentale).
- In fase istruttoria e difensiva è fondamentale ottenere documentazione formale sul possesso e sulla consegna delle scritture, dichiarazioni precise dei professionisti coinvolti e prove di catena di custodia, nonché consulenze tecniche che chiariscano se e quando le scritture sono state redatte.
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