Cassazione Penale, Sentenza n. 21027/2022 del 30/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, contestava: (1) il travisamento della prova e la errata interpretazione delle intercettazioni, sostenendo che il termine "infiltrazioni" poteva indicare cure lecite e non necessariamente somministrazione di sostanze dopanti, non essendovi accertamenti tecnici sulle sostanze e sui cavalli; (2) l'insufficiente base probatoria per ritenere la partecipazione all'associazione per delinquere (art. 416 c.p.), essendo i rapporti dell'imputato con i sodali occasionali e limitati temporalmente; (3) l'omessa valutazione favorevole delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), considerata la limitata partecipazione, l'incensuratezza e la collaborazione verso l'autorità.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. È stata confermata la pronuncia della Corte d'appello di Palermo (che aveva parzialmente riformato il Tribunale di Messina riducendo la pena a due anni di reclusione e concedendo la sospensione condizionale), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cassazione ha ritenuto definitivamente provata l'esistenza dell'organizzazione dedita a corse clandestine e il ruolo dell'imputato quale veterinario che somministrava sostanze (interpretate come dopanti) ai cavalli; è altresì confermata l'assoluzione dal capo C (art. 110 e art. 727, comma 2 c.p.) per non aver commesso il fatto, e la decisione di merito circa la limitata partecipazione dell'imputato è stata comunque valorizzata ai fini della determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
Riconosciuta la sussistenza dell'associazione per delinquere; la sentenza richiama il principio secondo cui non è necessaria una durata prolungata del vincolo associativo: è sufficiente una partecipazione anche limitata nel tempo purché dimostri l'affectio e l'inserimento nel programma criminoso.
art. 544-ter, comma 2 cod. pen.
Utilizzata per inquadrare le condotte consistenti nella somministrazione di sostanze (nella fattispecie ritenute dopanti) agli animali; la Corte ha ritenuto che, nel contesto probatorio, il riferimento a "infiltrazioni" indicasse l'uso di sostanze per migliorare la resa agonistica.
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione ad un capo di imputazione per cui l'imputato è stato assolto: la Corte d'appello aveva confermato l'assoluzione per non aver commesso il fatto.
art. 727, comma 2 cod. pen.
Richiamato in relazione ad un capo di imputazione per cui l'imputato è stato assolto; la Corte ha confermato l'insussistenza di prova per quel fatto specifico.
art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b) cod. proc. pen.
Riferimento alle censure di motivazione e alla violazione di norme di diritto; la Corte di legittimità ribadisce i limiti del sindacato di cassazione sulla valutazione del fatto: non è consentito sostituire la valutazione probatoria dei giudici di merito salvo che sussista un travisamento manifestamente decisivo o un vizio logico-argomentativo evidente.
art. 43, comma 1 cod. pen.
Richiamato nella prospettazione della partecipazione alle condotte del sodalizio (concorso di persone nel reato); la sentenza valuta il ruolo dell'imputato quale partecipante consapevole del programma criminoso.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ricorda che il loro riconoscimento richiede elementi positivi e concreti di mitigazione; l'assenza di elementi negativi o l'incensuratezza non costituiscono automaticamente diritto alle attenuanti.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (richiamato per principio)
La giurisprudenza sul sodalizio ex art. 74 (droghe) è utilizzata analogicamente per affermare che la durata temporale breve non esclude la partecipazione ad un'associazione criminale se ricorre un sistema collaudato al quale il soggetto aderisce anche per un periodo limitato.
Massime di principio
- Una diversa interpretazione delle intercettazioni in cassazione è ammissibile solo se dimostrabile un travisamento della prova chiaro, decisivo e incontestabile; il mero dubbio interpretativo non è sufficiente.
- Per il reato di associazione per delinquere non è necessaria una persistenza temporale prolungata: è sufficiente una partecipazione, anche breve, purché emerga l'affectio e l'inserimento nel programma criminoso.
- Il contesto probatorio e le circostanze circostanziali (sms, appuntamenti, ruoli notificati ai terzi) possono integrare la prova della natura delle condotte (es. somministrazione di sostanze dopanti) anche in assenza di accertamenti tecnici diretti.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e specifici di emersione di colpevolezza attenuata; l'incensuratezza o la mera collaborazione formale non garantiscono automaticamente le attenuanti.
- Il sindacato di legittimità non può sostituirsi al merito probatorio dei giudici di merito; le critiche alle valutazioni fattuali vanno sorrette da argomentazioni che dimostrino vizi logici o travisamenti decisivi.
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